| QUADRO LEGISLATIVO COMMENTATO DI RIFERIMENTO SULL'AMIANTO (IN ORDINE CRONOLOGICO) |
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ORDINANZA MINISTRO DELLA SANITÀ DEL 26 GIUGNO 1986
(G. U. n. 157 del 9. 7. 1986)
Restrizione all'immissione sul mercato ed all'uso della crocidolite e dei prodotti che la contengono.
Divieto di uso della crocidolite e dei prodotti che la contengono.
Esclusione dal divieto (ma fino al 30. 4. 1991) dei seguenti prodotti:
1)Tubazioni di cemento-amianto (purché utilizzate per l'adduzione di acque potabili non aggressive);
2)Giunti, guarnizioni, manicotti e compensatori flessibili resistenti ad acidi e alte temperature;
3) Convertitori di coppia
- Nota . Sono compresi nel divieto:
a) Coperture in cemento/amianto tipo "eternit";
b) Camini e canne fumarie in cemento/amianto;
c) Cassoni idrici in cemento/amianto.
CIRCOLARE MINISTERO DELLA SANITÀ n. 42 DEL 1 LUGLIO 1986
(G. U. n. 157 del 9. 7. 1986)
Indicazioni esplicative per l'applicazione dell'ordinanza ministeriale 26. 6. 1986 relativa alle restrizioni all'immissione sul mercato ed all'uso della crocidolite e di taluni prodotti che la contengono.
Indicazioni per la valutazione dell'aggressività delle acque potabili addotte con tubazioni contenenti crocidolite. Conferma del carattere temporaneo della scadenza del 30. 4. 1991 , ai fini del possibile riesame della valutazione di pericolosità. Chiarimento sulla non retroattività dell'O. M. Oggetto della circolare.
CIRCOLARE MINISTERO DELLA SANITÀ n. 45 del 10 LUGLIO 1986
(G. U. n. 169 del 23. 7. 1986)
Piano di interventi e misure tecniche per la individuazione ed eliminazione del rischio connesso all'impiego di materiali contenenti amianto in edifici scolastici e ospedalieri pubblici e privati.
Punti essenziali:
- Localizzazione e caratterizzazione delle strutture edilizie, scolastiche ed ospedaliere, in cui vi sia presenza di amianto, con attivazione degli enti idonei operanti a livello regionale, provinciale e locale.
- Determinazione del livello di contaminazione da fibre di amianto nelle strutture di cui al punto 1
- Bonifica delle strutture succitate, anche se destinate a demolizione o trasformazione.
- Istituzione di commissioni tecniche (costituite da esperti, di cui almeno un igienista industriale ed un architetto o ingegnere edile) presso le USL, per l'effettuazione di sopralluoghi conoscitivi in tutte le strutture di cui al punto 1.
- Censimento delle strutture con presenza di materiali contenenti amianto (MCA).
- Valutazione dello stato di conservazione di detti materiali ed eventuale adozione di provvedimenti di bonifica.
- Istituzione di schede-modello da compilarsi in occasione dei sopralluoghi.
- Definizione dei MCA come quei materiali che contengono amianto in concentrazioni uguali o superiori all'1% in peso.
- Modalità di corretto campionamento dei materiali sospetti , e indicazione delle tecniche analitiche.
- Raccomandazioni tecniche per la bonifica delle strutture interessate dalla presenza di MCA, consistenti in:
- Rimozione dell'amianto e sua sostituzione con altri materiali idonei;
- Confinamento dell'amianto con opportuni accorgimenti
- Adozione di misure idonee al massimo contenimento del rischio, con l'attuazione di programmi di sorveglianza e controllo sulla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici interessati.
DECRETO 16 OTTOBRE 1986
(G. U. n. 278 DEL 29. 11. 1986)
Integrazione delle norme del D. P. R. 9 aprile 1959, n. 128, in materia di controllo dell'aria ambiente nelle attività estrattive dell'amianto.
Punti essenziali:
- Controllo periodico trimestrale dell'aria ambiente nelle attività estrattive dell'amianto. ed impianti connessi.
- Definizione delle fibre (lunghezza, larghezza, rapporto lunghezza / larghezza).
- Fissazione dei valori limiti di esposizione , espressi come media ponderata per 8 ore:
- crisotilo = 1,0 fibre/cc.;
- crocidolite = 0,2 fibre/cc.;
- amosite = 0,5 fibre/cc.;
- nel caso di miscugli, valore limite calcolato in proporzione alle quantità delle diverse varietà di amianto
- Istituzione di un registro dei controlli, da conservarsi per 30 anni a partire dalla fine dell'esposizione
- Indicazione dei metodi per il prelievo e l'analisi dei campioni per la misurazione della concentrazione delle fibre di amianto.
D. P. R. N. 215 DEL 24 MAGGIO 1988
(G. U. n. 143 del 20. 6. 1988)
Attuazione delle Direttive CEE numeri 83/478 e 85/610 recanti, rispettivamente, la quinta e la settima modifica (amianto) della direttiva CEE n. 76/769 per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
Punti essenziali:
- Divieto di immissione sul mercato e commercializzazione della crocidolite e dei prodotti che la contengono (fatte salve le deroghe, fino al 30. 4. 1991, di cui all'O. M. del 26. 6. 1896).
- Divieto di immissione sul mercato e commercializzazione dei prodotti contenenti amianto di tutti gli altri tipi in:
a) giocattoli;
b) materiali o preparati per l'applicazione a spruzzo;
c) prodotti finiti in polvere, venduti al dettaglio al pubblico;
d) articoli per fumatori ( pipe, bocchini, ecc. )
e) vagli catalitici e dispositivi di isolamento destinati all'incorporazione negli apparecchi di riscaldamento a GPL;
f) pitture e vernici.
I Divieti hanno effetto da 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto.
Sono ammessi in deroga, fino al 30. 4. 1991, i composti bituminosi e similari destinati all'applicazione a spruzzo sul fondo della carrozzeria dei veicoli per la protezione dalla corrosione.
3. Obbligo di etichettatura conforme per i prodotti contenenti amianto o i loro imballaggi ancora permessi dal presente Decreto.
4. Sanzione penale prevista con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da L. 250. 000 a 2.000.000, fatti salvi reati più gravi.
DECRETO LEGISLATIVO N. 277 DEL 15 AGOSTO 1991
(G. U. n. 200 del 27. 8. 1991, suppl. ord.)
Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212.
Capo III - Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione ad amianto durante il lavoro.
Punti essenziali per articoli (ancora applicabili dopo l'entrata in vigore della legge 257/90):
- Art. 22 - Attività soggette. Attività lavorative che espongono alla polvere proveniente dell'amianto o dai MCA.
- Art. 23 - Definizione dei vari tipi di amianto.
- Art. 24 - Obbligo del datore di lavoro di effettuare la valutazione del rischio.
- Fissazione dei valori di riferimento di esposizione dei lavoratori (0,1 ff/cc. per 8 ore di lavoro; per attività saltuarie, il riferimento è sostituito dalla dose cumulata in rapporto ad un periodo di riferimento di 8 ore su un periodo di 40 ore, pari a 0,5 giorni-fibra/cc. ).
- In caso di particolari lavorazioni , della natura e del tipo dei materiali trattati , è ammesso il riferimento a dati ricavati da attività della medesima natura, senza effettuare misurazioni ambientali strumentali.
- Consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti prima dell'effettuazione della valutazione del rischio, e relativa loro informazione sui dati raccolti, da riportare su apposito registro.
- Art. 25 - Notifica all'organo di vigilanza delle risultanze della valutazione del rischio, qualora l'esposizione dei lavoratori sia uguale o superiore ai valori indicati all' art. 24.
- Art. 26 - Obbligo di informazione dei lavoratori sui rischi derivanti dall'esposizione ad amianto, sulle specifiche norme igieniche da osservare, sul corretto uso dei DPI, sulle precauzioni per ridurre al minimo l'esposizione
- Art. 27 - Misure tecniche, organizzative, procedurali.
- Dotazione ai lavoratori di indumenti di lavoro adeguati e mezzi di protezione delle vie respiratorie.
- Raccolta e rimozione degli scarti e dei residui di lavorazione il più presto possibile in appositi imballaggi chiusi, etichettati secondo quanto previsto dal D. P. R. 215/88.
- Art. 28 - Misure igieniche.
1. Predisposizione di aree speciali per la refezione.
2. Nel caso di esposizione di cui all'art. 24 vanno inoltre previsti:
a) servizi igienici adeguati, provvisti di docce;
b) ripostiglio separato per gli abiti da lavoro;
c) custodia dei DPI in locali appositi, e loro controllo dopo ogni utilizzazione.
- Art. 29 - Controllo sanitario.
- Fermo restando quanto previsto dal D. P. R. 1124/65, integrato dal D. M. del 21. 1. 1987,è previsto l'allontanamento anche temporaneo dall'esposizione dei lavoratori .
- Informazione dei lavoratori da parte del medico competente sul significato delle visite mediche e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'esposizione
- Art. 30 - Controllo dell'esposizione dei lavoratori.
- Controllo periodico dell'esposizione dei lavoratori per le condizioni di cui all'art. 24, con misurazioni opportunamente programmate, secondo la metodologia tecnica dell'allegato V.
- Esecuzione dei campionamenti di controllo da personale in possesso di idonee qualifiche (i requisiti minimi di tale personale e dei laboratori di analisi sono ancora da stabilire per D. P. C. M. ).
- Campionamenti di controllo per ogni singolo lavoratore, e significativi per l'esposizione giornaliera (in ogni caso non inferiori a 2 ore).
- Per la attività saltuarie, la frequenza delle misurazioni si adatta alle condizioni esistenti, in funzione delle giornate lavorative/anno e della loro distribuzione annuale. In ogni caso, la frequenza è almeno annuale.
- Consultazione e informazione dei lavoratori sul significato e sui risultati delle misurazioni.
- Art. 31 - Superamento dei valori limiti di esposizione.
Fissazione dei valori limite di esposizione, come media ponderata per 8 ore
- crisotilo = 1,0 fibra/cc.
- altri amianti, comprese le miscele = 0,2 fibre/cc.
- Fissazione di un valore massimo di esposizione per 15 minuti, non superiore a 5 volte i livelli indicati precedentemente.
- Art. 32 - Misure d'emergenza
Abbandono immediato della zona interessata in caso di incremento rilevante dell'esposizione ad amianto, con comunicazione dell'evento all'organo di vigilanza, e delle misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze.
- Art. 33 - Operazioni lavorative particolari.
Per prevedibili superamenti dei valori limite di esposizione di cui all'art. 31, vanno adottate le seguenti misure:
- fornitura ai lavoratori di speciali indumenti e di DPI adeguati;
- isolamento dell'area di lavoro ed installazione di adeguati sistemi di ricambio dell'aria con filtri assoluti;
- affissione di apposita segnaletica.
- Art. 34 - Lavori di demolizione e di rimozione dell'amianto.
- Predisposizione di un piano di lavoro prima dell'inizio dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto, dei materiali contenenti amianto, dagli edifici, strutture, apparecchi, e mezzi di trasporto.
- Il piano deve prevedere:
- fornitura ai lavoratori dei DPI;
- misure per la protezione e decontaminazione dei lavoratori;
- misure per la protezione dell'ambiente, raccolta e smaltimento dei materiali, con caratteristiche tecniche degli impianti;
- adozione delle misure di cui all'art. 33, in caso di superamento dei valori di cui all'art. 31;
- natura dei lavori e loro durata. ;
- luogo dei lavori;
- tecniche lavorative previste;
- natura dell'amianto coibentante in caso di demolizioni;
- materiali previsti per la deicobentazione.
- Invio del piano di lavoro all'organo di vigilanza, che può rilasciare prescrizioni entro 90 giorni dalla presentazione della documentazione. Trascorso detto periodo, si può dare inizio ai lavori.
- L' invio del piano di lavoro e della relativa documentazione sostituisce gli adempimenti di cui all'art. 25.
- Possibilità di accesso dei lavoratori o dei loro rappresentanti alla documentazione del piano di lavoro.
- Le norme tecniche da rispettare sono fissate con D. P. C. M. da emanarsi successivamente.
- Art. 35 - Registrazione dell'esposizione dei lavoratori.
- Iscrizione dei lavoratori nell'apposito registro di cui all'art. 4, se ricorre l'esposizione prevista dall'art. 24
- Consegna della copia del registro all'ISPESL e alla USL , cui vanno comunicate ogni 3 anni, o comunque dietro richiesta , le variazioni intervenute.
- Consegna del registro, in caso di cessazione dell'attività, all'ISPESL e alla USL.
- Comunicazione ai lavoratori, tramite il medico competente, delle annotazioni individuali contenute nel registro e nella cartella sanitaria e di rischio, di cui all'art. 24
- Istituzione presso l'ISPESL del registro nazionale dei lavoratori esposti alle condizioni di cui all'art. 24
- Art. 36 - Registro dei tumori.
- Istituzione presso l'ISPESL di registro nazionale dei casi accertati di asbestosi e di mesotelioma asbesto-correlati.
- Trasmissione all'ISPESL della documentazione clinica e anatomopatologica di tutti i casi di asbestosi e mesotelioma asbesto-correlati, a cura di tutti gli organi del S. S. N. , degli istituti previdenziali assicurativi pubblici e privati.
- Art. 37 - Attività vietate.
- Divieto d'uso dell'amianto in applicazione a spruzzo.
- Divieto (con decorrenza dal 1. 1. 1993) delle attività che implicano l'incorporazione di materiali isolanti o insonorizzanti a bassa densità (< 1gr/cc) contenenti amianto.
LEGGE N. 257 DEL 27 MARZO 1992
(G. U. n. 87 del 13. 4. 1992 suppl. ordinario)
Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.
Punti essenziali:
1. Divieto di estrazione, importazione, commercializzazione e produzione di amianto, di prodotti di amianto e di prodotti contenenti amianto, a decorrere da 365 giorni dall'entrata in vigore della Legge.
Fino a 2 anni dall'entrata in vigore della Legge (28. 4. 1994) sono esclusi:
- lastre di amianto piane o ondulate di grande formato;
- tubi, canalizzazioni e contenitori per lo stoccaggio e il trasporto dei fluidi;
- guarnizioni di attrito per veicoli a motore, e macchine e impianti industriali;
- altri prodotti contenenti amianto.
Dal 28. 4. 1994 il divieto è pertanto esteso a tutti i prodotti in amianto o contenenti amianto.
Sanzione: Ammenda da 10 a 50 milioni.
2. Distinzione dei materiali contenenti amianto in:
a)prodotti in amianto libero o legato in matrice friabile;
b)prodotti in matrice cementizia o resinoide.
3. Fissazione dei valori limite di esposizione all'amianto del tipo crisotilo in 0,6 fibre/cc.
- Sanzione: Ammenda da 10 a 50 milioni.
4. Predisposizione di normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, e per rendere innocuo l'amianto, da emanare con successivo decreto.
5. Obbligo delle imprese impegnate nelle attività di lavorazione, manutenzione, bonifica e smaltimento dell'amianto. di redigere annualmente apposita relazione tecnica da inviare alla Regioni e alle USL, indicando:
a)tipi e quantità di amianto o di rifiuti di amianto oggetto delle attività;
b)attività svolte, procedimenti (tecnici, organizzativi,procedurali, ecc. ) applicati, numero e dati anagrafici degli addetti, carattere e durata delle loro attività, esposizione all'amianto;
c)caratteristiche dei prodotti contenenti amianto trattati;
d)misure adottate per la tutela dei lavoratori e dell'ambiente
- Sanzione amministrativa: da 5 a 10 milioni.
Le USL, oltre ai compiti di vigilanza, trasmettono relazioni annuali sulle condizioni dei lavoratori esposti alle Regioni e al Ministero della Sanità.
6. Piani regionali di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'amianto., da emanarsi con successivo D. P. C. M. I piani regionale prevedono (fra l'altro):
- Censimento imprese che hanno utilizzato l'amianto nelle attività produttive e imprese operanti nelle attività di smaltimento e bonifica.
- Controllo della salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro tramite i presidi e i servizi delle USL.
- Rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo.
- Controllo delle attività di smaltimento e di bonifica.
- Predisposizione di specifici corsi di formazione professionale, con rilascio di titoli di abilitazione, per addetti alle attività di rimozione , smaltimento e bonifica.
- Censimento degli edifici con presenza di amianto, con priorità per gli edifici pubblici , i locali aperti al pubblico o di utilizzo collettivo, i blocchi di appartamento.
- Assegnazione delle risorse finanziarie necessarie alle USL per i controlli previsti.
7. Rimozione dell'amianto. e tutela dell'ambiente
- Le USL effettuano l'analisi del rivestimento degli edifici censiti, anche con l'ausilio degli uffici tecnici erariali e degli enti locali.
- Le Regioni dispongono, quando non vi sia altra scelta, la rimozione dei materiali contenenti amianto, sia floccato che in matrice friabile.
- Obbligo per le imprese che operano nello smaltimento e nella rimozione dell'amianto. di iscriversi a una speciale sezione dell'albo di cui all'art. 10 del D. L. n. 361/87. Le modalità di iscrizione sono da definire con l'emanazione di apposito decreto. (NORMA INATTUATA).
- Istituzione presso le USL di un registro con la localizzazione degli edifici con presenza di amianto floccato o in matrice friabile.
- Obbligo dei proprietari degli immobili di notificare alle USL i dati relativi alla presenza di materiali di cui al punto precedente.
- Sanzione amministrativa: da 5 a 10 milioni.
- Possibilità di classificare alcuni rifiuti di amianto tra i rifiuti speciali , in base alla friabilità e alla densità.
8. Alla terza irrogazione di sanzioni, il Ministro dell'industria dispone la cessazione delle attività delle imprese interessate.
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INDUSTRIA N. 124976 DEL 17 FEBBRAIO 1993.
(G. U. n. 53 del 5. 3. 1993)
Modello unificato dello schema di relazione di cui all'art. 9, commi 1 e 3, della Legge 27 marzo 1992, n. 257, concernente le imprese che utilizzano amianto nei processi produttivi o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto.
imprese debbono inviare le relazioni entro il 28 febbraio dell'anno successivo all'anno di riferimento alle USL e alle Regioni, utilizzando l'allegato A della circolare come modello unificato.
D. P. R. 8 AGOSTO 1994
(G. U. n. 251 del 26. 10. 1994)
Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall'amianto
Punti essenziali:
1. Adozione delle regioni dei piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica secondo quanto previsto dalla Legge 257/92.
2. Modalità di effettuazione del censimento delle imprese di cui alla Legge 257/92.
3. Predisposizione di piani regionali di indirizzo per le strutture territoriali preposte al controllo della salubrità ambientale e della sicurezza del lavoro, finalizzato a:
- vigilanza sul rispetto delle norme di protezione dei lavoratori;
- valutazione preventiva dei piani di lavoro ex Art. 34 D. L. 277/91, e relativa vigilanza sull'esecuzione
- valutazione dei rischi da amianto negli edifici, strutture e impianti.
4. Specifiche per le relazioni annuali (di cui alla Legge 257/92) da inviare alle regioni da parte delle strutture territoriali , indicando:
- operatore/i della struttura responsabile degli interventi di prevenzione per i lavoratori esposti.
- livelli di esposizione ad amianto nelle imprese in attività.
- interventi di bonifica di edifici, ecc. , effettuati nel territorio.
- interventi di prevenzione effettuati presso le imprese.
- interventi di prevenzione effettuati presso edifici, strutture, ecc. , con le relative prescrizioni impartite circa i piani di controllo e manutenzione.
5. Individuazione di priorità nella rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo. Ad esempio:
- materiale accumulato su vagoni ferroviari dopo bonifica;
- capannoni utilizzati e/o dismessi con componenti in cemento/amianto;
- edifici con amianto spruzzato;
- impianti industriali con tubi e serbatoi coibentati con amianto.
6. Piano di indirizzo per le strutture territoriali per il controllo delle attività di smaltimento e di bonifica, finalizzato ad es. :
- Corretta classificazione dei rifiuti di amianto, con inserimento dall'amianto legato in matrice cementizia o resinoide tra i rifiuti speciali, smaltibili in discariche di tipo 2A.
- Efficienza dei sistemi di confinamento delle aree di bonifica.
- Corretta valutazione e misurazione del livello di inquinamento esterno e d'interno prima/dopo bonifica.
7. Articolazione dei corsi di formazione professionale in:
- operativo, rivolto ai lavoratori;
- gestionale, rivolto ai dirigenti .
8. Rilascio dei titoli di abilitazione alle attività di bonifica .
9. Strumentazione minima da assegnare alle strutture di controllo (SEM o TEM, Diffrattometro RX, ecc.).
10 . Censimento obbligatorio e vincolante per:
- edifici pubblici, locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva, blocchi di appartamenti.
DECRETO MINISTRO SANITA' E MINISTRO INDUSTRIA 6 SETTEMBRE 1994
(G. U. n. 228 del 10. 12. 1994 suppl. ordinario)
Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto.
Punti essenziali
1. Il documento distingue le norme indicate in"prescrittive" (obbligatorie) e "indicative" (linee guida non obbligatorie).
2. I MCA (Materiali contenenti amianto) sono distinti in:
a) friabili: facilmente sbriciolabili con la semplice pressione manuale;
b) compatti: duri, sbriciolabili solo con l'impiego di attrezzi meccanici.
3. Modalità di campionamento ed analisi dei materiali sospetti, ad integrazione di quelle già previste con la Circolare 45/86.
4. Valutazione del rischio, con ispezione visiva, finalizzata all'individuazione di:
- tipo e condizione dei materiali;
- fattori di possibile danneggiamento e degrado;
- fattori di diffusione delle fibre ed esposizione degli individui.
Obbligo di compilare la scheda di sopralluogo, analoga a quella dell'Allegato 5, per ciascun area dell'edificio in cui sono presenti MCA.
In base alla valutazione gli MCA sono classificabili come:
- materiali integri non suscettibili di danneggiamento.
Non necessaria la bonifica, attivazione del programma di controllo e manutenzione.
- materiali integri suscettibili di danneggiamento.
Provvedimenti per impedire il danneggiamento, programma di controllo e manutenzione, possibilità di bonifica a medio termine nell'impossibilità di ridurre significativamente i danneggiamenti.
Interventi specifici da attuare in tempi brevi con:
a) restauro dei materiali in sede, quando il danneggiamento è limitato;
b) bonifica, tramite rimozione, incapsulamento o confinamento.
Integrazione dell'ispezione visiva, nei casi incerti, con indagine ambientale sulle fibre aerodisperse. Limiti di concentrazione stabiliti in:
- 20 ff. / lt. per la MOCF;
- 2. 0 ff. / lt. per la SEM.
5. Indicazione dei metodi di bonifica, consistenti in:
a) Rimozione;
b) Incapsulamento;
c) Confinamento.
Criteri guida per la scelta del metodo di bonifica.
6. Programma di controllo, manutenzione e custodia degli MCA in sede.
Dopo aver rilevato la presenza di MCA, il proprietario dell'edificio e/o il responsabile delle attività ivi svolte è obbligato ad attivare un programma di controllo e manutenzione, così articolato:
- designazione di un responsabile della manutenzione
- tenere documentazione sull'ubicazione dei MCA, con apposizione di avvertenze sulle installazioni soggette a frequenti manutenzioni (tubi, caldaie, ecc. )
- misure di sicurezza durante la pulizia, la manutenzione, ed altri eventi che che possano causare disturbi ai MCA. Autorizzazione per tutti gli interventi e tenuta della relativa documentazione.
- corretta informazione agli occupanti l'edificio sui rischi e sul comportamento da adottare.
- in presenza di MCA friabili, ispezione dell'edificio annuale da personale qualificato e redazione di un rapporto corredato da documentazione fotografica. Trasmissione del rapporto alla USL per provvedimenti di monitoraggio ambientale.
Sanzione amministrativa: da 7 a 35 milioni.
7. Attività di manutenzione e custodia.
Modalità di esecuzione degli interventi:
- isolamento dell'area interessata, o confinamento e copertura del pavimento e degli arredi con teli di plastica a perdere;
- disattivazione locale dell'impianto di ventilazione;
- interventi diretti sui MCA sempre ad umido, con utensili elettrici muniti di aspirazione;
- pulizia ad umido di polveri e detriti, o raccolta con aspiratori ad alta efficienza;
- dotazione di DPI adeguati ai lavoratori;
- smaltimento del materiale di raccolta come rifiuto di amianto.
Il personale addetto alla manutenzione va considerato esposto ad amianto, ai sensi del D. L. 277/91.
Sanzione amministrativa: da 7 a 35 milioni, fatti salvi reati più gravi.
8. Misure di sicurezza da rispettare durante gli interventi di bonifica.
Sono descritte le misure di sicurezza per l'allestimento dei cantieri di bonifica per MCA friabili, previste dall'art. 34 del D. L. 277/91, il collaudo dei mezzi di confinamento, l'area di decontaminazione, la protezione dei lavoratori, il monitoraggio ambientale.
9. Criteri per la certificazione della restituibilità di ambienti bonificati.
- Sopralluogo ispettivo da parte della USL competente.
- Certificazione analitica in SEM attestante concentrazione di fibre inferiore a 2ff. /lt.
- Spese relative a carico del committente della bonifica
Sanzione amministrativa: da 7 a 35 milioni.
10. Coperture in cemento/amianto.
Sono descritte le procedure per la bonifica delle coperture in cemento/amianto, in particolare quelle relative alla loro rimozione ex art. 34 del D. L. 277/91.
DECRETO LEGISLATIVO N. 114 DEL 17 MARZO 1995
(G. U. n. 92 del 20. 4. 1995)
Attuazione della direttiva 87/217/CEE in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto
Punti essenziali:
- Valori limite per la concentrazione di amianto nelle emissioni in atmosfera e negli effluenti liquidi.
- Conferma degli obblighi del D. L. 277/91 per le attività di demolizione e rimozione dei MCA.
- Raccolta e trasmissione dati annuale delle autorità competenti al Ministero dell'Ambiente e al Ministero della Sanità.
- Indicazione dei criteri per la misurazione delle emissioni in atmosfera e degli scarichi di effluenti liquidi.
CIRCOLARE MINISTERO DELLA SANITA' N. 7 DEL 12 APRILE 1995
(G. U. n. 91 del 19. 4. 1995)
Circolare esplicativa del decreto ministeriale 6 settembre 1994
Punti essenziali:
- Le normative tecniche del D. M. 6. 9. 1994 si applicano anche agli impianti tecnici in opera sia all'interno che all'esterno degli edifici, per le attività di manutenzione e custodia e per gli interventi di bonifica.
- Per gli interventi di manutenzione straordinaria o programmata, i criteri per la restituibilità dell'area di lavoro sono correlati ad una concentrazione di fibre di amianto non superiore a quella precedente gli interventi. Possibilità di effettuare la misurazione delle concentrazioni di amianto anche in MOCF oltre che in SEM.
- Per gli interventi di bonifica generalizzata, la restituibilità è prevista solo con misura delle concentrazioni delle fibre di amianto in SEM.
D. M. 26 ottobre 1995 del Ministero della Sanità
(G. U. n. 91 del 18 aprile 1996)
Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica dei materiali contenenti amianto presenti sui mezzi rotabili.
D. P. C. M. 16 novembre 1995
(G. U. n. 2 del 3 gennaio 1996)
Ripartizione di contributi a carico dello Stato relativi all'annualità 1994 per la realizzazione dei piani di cui all'art. 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257.
Ripartizione dei fondi previsti alle Regioni dalla legge 257/92.
D. M. 14 maggio 1996 del Ministero della Sanità
(G. U. n. 251 del 25 ottobre 1996 )
Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto".
Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo e la bonifica dei siti industriali dismessi.
D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22
(G. U. n. 237/L del 28 novembre 1997 e G. U. n. 261 del 8 novembre 1997)
Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.
(modificato ed integrato dal D. Lgs 8 novembre 1997, n. 389)
Nuova classificazione dei rifiuti, compreso quelli contenenti amianto (codici C. E. R).
D. M. 12 febbraio 1997 del Ministero dell'Industria
(G. U. n. 60 del 13 marzo 1997)
Criteri per l'omologazione dei prodotti sostitutivi dell'amianto.
Norma che regola le caratteristiche dei prodotti sostitutivi dell'amianto.
DPCM 21 marzo 1997
( S. O. n. 73 alla G. U. n. 80 del 7 aprile 1997)
Sostituzione del modello unico di dichiarazione in materia ambientale, previsto dall'art. 6 della legge 25 gennaio 1994, n. 70
D. M. 7 luglio 1997 del Ministero della Sanità
(G. U. n. 236 del 9 ottobre 1997)
Approvazione della scheda di partecipazione al programma di controllo di qualità per l'idoneità dei laboratori di analisi che operano nel settore "amianto".
Norma che contiene le schede di adesione al programma nazionale di controllo di qualità per l'analisi di amianto
D. M. 20 agosto 1999 del Ministero della Sanità
(G. U. n. 249 del 22 ottobre 1999)
Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.
Norma che contiene i disciplinari tecnici relativi alla bonifica dei natanti, all'uso di rivestimenti incapsulanti per l'amianto cemento e per la scelta dei DPI per le vie respiratorie
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