CIRCOLARI MINISTERIALI
MINISTERO INDUSTRIA circolare 17 febbraio 1993, n. 124976
Modello unificato dello schema di relazione di cui all'art. 9, commi 1 e 3, della legge 27 marzo 1992, n. 257, concernente le imprese che utilizzano amianto nei processi produttivi o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto.
1. L'allegato schema A) costituisce il modello unificato della relazione annuale che le imprese utilizzatrici o che esplicano attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto debbono inviare alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano nonché alle unità sanitarie locali competenti a norma dell'art. 9, commi 1 e 3, della legge 27 marzo 1992, n. 257.
2. Le imprese debbono inviare le suddette relazioni entro il 28 febbraio di ogni anno successivo all'anno solare di riferimento, ancorché a tale data abbiano cessato le attività soggette all'obbligo di relazione.
3. Nel trasmettere il facsimile dello schema di relazione agli enti ed alle associazioni imprenditoriali interessati, le regioni potranno prorogare il suddetto termine di 45 giorni, relativamente alla prima attuazione di cui al comma 3 dell'art. 9 della legge.
Allegato A
Alla Regione;...............................;
Servizio;.................................
Via;.........................................;
C.a.p.;.....................................
Alla USL;................................;
Oggetto: Relazione annuale utilizzo e/o smaltimento e/o bonifica amianto (art. 9 della legge 27 marzo 1992, n. 257).
Il sottoscritto (nome, cognome);....................................................................;
nato a .................... (..................) il ................. residente in via;..................;
n........... c.a.p. .......... (............)
in qualità di titolare legale rappresentante
della ditta ............................. con sede in via .................................. n...........;
c.a.p. ...................... (...........) tel. n. .............................. telefax n. ..............;
iscrizione C.C.I.A.A. n. ......................... con attività sita in via.................. n......;
...................................................................................................................;
c.a.p. ............. (.........) tel. n. ................... codice fiscale e/o partita IVA;..........;
esercente l'attività di ....................................................... codice n..................;
Presenta
La relazione sull'attività svolta nell'ultimo quinquennio, articolata per ciascun anno, così come previsto dall'art. 9 della legge 27 marzo 1992, n. 257.
Luogo e data, ...........................
Il titolare/legale rappresentante
timbro e firma)
Allegati: n. .................... relazioni relative agli anni......................................
Allegato-scheda n. ....................................... relazione relativa all'anno........
A) Attività svolta (compilare una scheda per ciascuna attività).
B) Procedimenti applicati.
C) Tipi e quantitativi di amianto utilizzati nei processi produttivi (secondo l'art. 23 del decreto-legge 15 agosto 1991, n. 277) ovvero: tipi e quantitativi dei rifiuti di amianto oggetto di attività di smaltimento e bonifica:
D) Numero degli addetti nell'attività A).
E) Dati anagrafici degli addetti:
1
2
3
n
F) Carattere e durata delle attività degli addetti:
G) Esposizione all'amianto degli addetti (1):
1
2
3
n
H) Caratteristiche dei prodotti contenenti amianto (composizione, legante, caratteristiche
meccaniche, ecc.):
1
2
3
n
I) Misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della salute dei lavoratori e della
tutela dell'ambiente.
----------
(1) Per indicare il valore dell'esposizione, l'impresa deve attenersi alla normativa di attuazione degli articoli 4 e 35 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, relativamente agli obblighi di registrazione degli addetti esposti all'amianto.
MINISTERO SANITA' circolare 12 aprile 1995, n. 7
Circolare esplicativa del decreto ministeriale 6 settembre 1994.
Con riferimento a taluni quesiti pervenuti allo scrivente Ministero, circa l'applicazione del decreto ministeriale in oggetto, su conforme parere espresso dalla commissione interministeriale amianto, si precisa quanto segue.
La normativa contenuta nel decreto ministeriale 6 settembre 1994, oltre che alle strutture edilizie con tipologia definita nella premessa al decreto medesimo, si applica anche agli impianti tecnici, sia in opera all'interno di edifici che all'esterno, nei quali l'amianto è utilizzato per la coibentazione di componenti dell'impianto stesso o nei quali comunque sono presenti componenti contenenti amianto.
Le normative e le metodologie tecniche per le attività di manutenzione e custodia di tali impianti tecnici, nonché per gli interventi di bonifica degli stessi, sono quelle previste ai punti 4b e 5b del decreto ministeriale 6 settembre 1994.
Fermo restando il rispetto della normativa vigente, in particolare l'obbligo di presentare il piano di lavoro previsto dagli articoli 33 e 34 del decreto legislativo n. 277 del 15 agosto 1991 all'organo di vigilanza competente, ai fini di una omogenea applicazione delle norme contenute nel decreto ministeriale 6 settembre 1994, si precisa quanto segue:
a) Interventi di manutenzione straordinaria o programmata di impianti tecnici nei quali siano presenti componenti contenenti amianto.
Si intendono come tali gli interventi effettuati in situazione di emergenza o comunque finalizzati al buon funzionamento dell'impianto.
In tali situazioni, in relazione alla tipologia dell'intervento, si potrà ricorrere o a tecniche di glove-bag o da tecniche di bonifica delle strutture coibentate poste fuori opera (punto 5b decreto ministeriale 6 settembre 1994).
Ove l'intervento debba essere effettuato su strutture in opera e comporti la rimozione dell'amianto, dovranno essere applicati i criteri e i metodi previsti per la bonifica dei materiali friabili (punto 5a decreto ministeriale 6 settembre 1994) adattandoli alla particolarità della situazione dell'intervento e alla tipologia delle strutture. In particolare dovranno essere attuate le prescrizioni previste per il confinamento statico e dinamico della zona di lavoro, il collaudo del cantiere, l'area di decontaminazione, la protezione dei lavoratori, le tecniche di rimozione, l'imballaggio dei rifiuti, l'allontanamento degli stessi, la decontaminazione del cantiere, il monitoraggio ambientale, la produzione della zona esterna.
In tutti i casi la rimozione del confinamento potrà avvenire solo dopo la verifica dell'avvenuta decontaminazione dell'area di lavoro. A tal fine si dovrà verificare che la concentrazione delle fibre di amianto aerodisperse nell'area confinata, risulti superiore a quella rilevata nella stessa area confinata prima dell'intervento.
La misura della concentrazione delle fibre di amianto aerodisperse, in tali casi, potrà essere effettuata sia con la microscopia elettronica a scansione (SEM) sia con la microscopia ottica in contrasto di fase (MOCF).
b) Interventi di bonifica generalizzata di impianti tecnici nei quali siano presenti componenti contenenti amianto.
Si intendono come tali gli interventi finalizzati alla rimozione dell'amianto da impianti dismessi o comunque interventi di bonifica estesi non finalizzati alla manutenzione di parti di un impianto.
In tali casi si applicano le norme previste al punto 5a del decreto ministeriale 6 settembre 1994 per la bonifica di materiali friabili contenenti amianto adattandole alla particolarità della situazione dell'intervento e alla tipologia delle strutture.
Per quanto riguarda la restituzione delle aree nelle quali sono in opera gli impianti bonificati, si applica integralmente quanto previsto dal punto 6 del decreto ministeriale 6 settembre 1994.
CIRCOLARI INAIL
INAIL nota tecnica 26 settembre 1995
CONTARP - Consulenza tecnica. Rischi professionali.
Le linee di condotta delle Consulenze tecniche dell'INAIL in merito al problema della valutazione delle condizioni lavorative per l'applicazione a favore dei lavoratori delle disposizioni della legge n. 271/1993 sono riassumibili nel modo che segue.
Vengono raccolte tutte le documentazioni disponibili, che siano di fonte aziendale, sindacale, degli organi di controllo, dell'INAIL stesso, e così via.
Se ne esaminano i contenuti, si confrontano le eventuali discrepanze, si approfondisce nei casi necessari il livello di conoscenze e si determina un quadro il più possibile preciso della situazione dell'inquinamento da fibre, mansione per mansione, e tenendo conto dell'evoluzione della situazione ambientale e lavorativa nel corso del tempo.
Una volta disponibili tutte le conoscenze (ivi comprese quelle legate all'esecuzione di indagini mirate di igiene industriale), si procede al giudizio di valutazione tecnica, riconoscendo l'esposizione all'amianto per tutti i lavoratori che si vengono a trovare in una delle condizioni che seguono:
a) abbiano svolto attività che comportano l'impiego di amianto come materia prima (estrazione dell'amianto; produzione di: manufatti in cemento-amianto, di freni e frizioni, di guarnizioni, di corde, di tessuti; posa in opera di coibentazioni per l'edilizia, per carrozze ferroviarie, per condotte di fluidi caldi, per caldaie; lavori di demolizione di coibentazioni nei settori edili ed industriali);
b) abbiano svolto attività, diverse da quanto sopra riportato, con esposizioni, anche saltuarie, all'amianto; sempre che si possa orientativamente ritenere che la concentrazione media annuale sia stata superiore a 0,1 fibre/cm cubo come valore medio su otto ore al giorno.
Questi criteri di giudizio sono sostanzialmente mutuati dai precetti contenuti nell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. n. 277/1991.
Questo modo di operare è svincolato dalla mera constatazione, di tipo amministrativo, dell'avvenuto o non avvenuto pagamento del premio supplementare ad opera del datore di lavoro.
Esso porta ad individuare, sulla base di sole considerazioni tecniche, per quali mansioni possa essere riconosciuto il diritto al beneficio previdenziale e per quali no. Consente anche di delimitare nel tempo i periodi che comportano il beneficio da quelli che lo negano.
INAIL circolare 23 novembre 1995, n. 252
Art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992 modificato dalla legge n. 271/1993. Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto.
La questione relativa alla concessione dei benefici previdenziali previsti dalla disposizione legislativa in oggetto per i lavoratori esposti all'amianto è stata di recente ripresa in considerazione in apposite riunioni, tenutesi presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con la partecipazione dell'INPS, dell'INAIL e delle parti sociali.
Il riesame dell'argomento si è reso necessario in relazione alle dimensioni che il fenomeno è venuto assumendo ed alla esigenza di creare un quadro di riferimento certo e univoco che consenta di risolvere alcuni problemi incontrati nella concreta applicazione della norma.
In particolare, considerata la volontà del legislatore di riconoscere i benefici pensionistici a tutti i lavoratori esposti al rischio determinato dall'amianto (per un periodo superiore a dieci anni) e non solo a quelli esposti al rischio di asbestosi, è sorta la difficoltà, in alcune realtà aziendali complesse, di reperire riscontri oggettivi dell'effettivo periodo di esposizione riferito al singolo lavoratore.
Per superare almeno in parte le suddette difficoltà, è stato affidato all'INAIL l'incarico dell'accertamento del rischio; al nostro istituto, perciò, è stato chiesto di svolgere le funzioni di verifica tecnica e di attestazione dei periodi di esposizione all'amianto di ogni singolo lavoratore che ne faccia motivata richiesta.
E' stata conseguentemente delineata una nuova procedura, approvata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che si articola in modo differente a seconda della ricorrenza delle seguenti ipotesi.
Ipotesi A:
Richieste dei benefici previdenziali provenienti da lavoratori dipendenti per i quali le aziende hanno pagato il premio supplementare per asbestosi
In questi casi il lavoratore presenta la richiesta di dichiarazione all'INAIL corredandola della certificazione, in precedenza rilasciata dall'azienda, che attesta l'avvenuto pagamento, per quello stesso lavoratore, del premio supplementare per asbestosi indicando il relativo periodo.
La Sede, effettuati gli accertamenti amministrativi, rilascia al lavoratore interessato la seguente dichiarazione, inviandone sempre copia per conoscenza all'azienda:
"Si dichiara che l'Azienda ................ Stabilimento di .......... svolge/ha svolto attività lavorativa per le quali ha corrisposto il premio supplementare per asbestosi dal .............. al ................".
Ipotesi B:
Richieste dei benefici previdenziali provenienti da lavoratori dipendenti per i quali le aziende non hanno pagato il premio supplementare per asbestosi e che tuttavia sono stati esposti all'amianto
In questi casi il lavoratore presenta la richiesta di dichiarazione all'INAIL corredandola, oltre che della documentazione a sostegno della propria domanda, anche del suo curriculum professionale, che gli è stato in precedenza rilasciato dall'azienda con l'indicazione, per ogni periodo, delle mansioni effettivamente svolte alle dipendenze dell'azienda stessa.
La Sede acquisisce la documentazione prodotta o sottopone l'intera pratica - integrandola con tutti gli elementi di valutazione in suo possesso, raccolti ove necessario anche attraverso accertamenti ispettivi - all'esame della CON.T.A.R.P. regionale.
A quest'ultima spetta il compito di emanare un parere che "fotografi" in sintesi la situazione ambientale dell'azienda come si è sviluppata negli anni, individuando analiticamente i reparti e/o gli ambienti di lavoro, le attività e le mansioni a rischio di amianto, e i relativi limiti temporali (si allega una nota tecnica della CON.T.A.R.P. centrale contenente indirizzi operativi al riguardo).
La Sede, una vola ricevuta in restituzione la pratica con il parere CON.T.A.R.P., esamina alla luce delle conclusioni del parere stesso il curriculum professionale di ogni singolo lavoratore richiedente per individuare:
- se quel lavoratore è stato esposto all'amianto;
- in caso positivo, in relazione a quali mansioni, in quali reparti e per quali periodi.
Ad istruttoria conclusa, la Sede rilascia al lavoratore interessato la dichiarazione INAIL, inviandone sempre copia per conoscenza all'azienda, seguendo il seguente facsimile:
"Sulla base degli accertamenti effettuati da questo Istituto e tenuto conto delle indicazioni contenute nel curriculum professionale rilasciato dal datore di lavoro, si dichiara che presso l'Azienda .......... Stabilimento di ......... il dipendente signor ........... è stato esposto all'amianto per le seguenti mansioni da lui svolte nei reparti e per i periodi sottoindicati:
Periodo dal ................ al ..................................
Mansioni/attività Reparti/ambienti di lavoro
........................... .............................
........................... .............................
........................... .............................
Periodo dal ................ al ..................................
Mansioni/attività Reparti/ambienti di lavoro
........................... .............................
ecc.",
oppure:
"Sulla base degli accertamenti effettuati da questo Istituto e tenuto conto delle indicazioni contenute nel curriculum professionale rilasciato dal datore di lavoro, si dichiara che presso l'Azienda .............. Stabilimento di ............., il dipendente signor .............. non è stato esposto all'amianto".
In presenza di motivate e documentate opposizioni alla dichiarazione INAIL, la pratica deve essere riesaminata dalla Consulenza regionale per le definitive valutazioni, dopodiché agli interessati non resterà che il ricorso alla autorità giudiziaria.
Sulle certificazioni attestanti l'esposizione all'amianto, oppure il pagamento del premio supplementare (ipotesi a), deve essere apposta la seguente annotazione finale:
"La presente dichiarazione è rilasciata ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992 modificato dalla legge n. 271/1993, e non produce gli effetti di cui agli articoli 1988 (promessa di pagamento e ricognizione di debito) e 2944 (interruzione di prescrizione) del codice civile".
Allegato
NOTA TECNICA CON.T.A.R.P.
Le linee di condotta delle Consulenze tecniche dell'INAIL in merito al problema della valutazione delle condizioni lavorative per l'applicazione a favore dei lavoratori delle disposizioni della legge n. 271/1993 sono riassumibili nel modo che segue.
Vengono raccolte tutte le documentazioni disponibili, che siano di fonte aziendale, sindacale, degli organi di controllo, dell'INAIL stesso, e così via.
Se ne esaminano i contenuti, si confrontano le eventuali discrepanze, si approfondisce nei casi necessari il livello di conoscenze e si determina un quadro il più possibile preciso della situazione dell'inquinamento da fibre, mansione per mansione, e tenendo conto dell'evoluzione della situazione ambientale e lavorativa nel corso del tempo.
Una volta disponibili tutte le conoscenze (ivi comprese quelle legate all'esecuzione di indagini mirate di igiene industriale), si procede al giudizio di valutazione tecnica, riconoscendo l'esposizione all'amianto per tutti i lavoratori che si vengono a trovare in una delle condizioni che seguono:
a) abbiano svolto attività che comportano l'impiego di amianto come materia prima (estrazione dell'amianto; produzione di: manufatti in cemento-amianto, di freni e frizioni, di guarnizioni, di corde, di tessuti; posa in opera di coibentazioni per l'edilizia, per carrozze ferroviarie, per condotte di fluidi caldi, per caldaie; lavori di demolizione di coibentazioni nei settori edili ed industriali);
b) abbiano svolto attività, diverse da quanto sopra riportato, con esposizioni, anche saltuarie, all'amianto; sempre che si possa orientativamente ritenere che la concentrazione media annuale sia stata superiore a 0,1 fibre/cm cubo come valore medio su otto ore al giorno.
Questi criteri di giudizio sono sostanzialmente mutuati dai precetti contenuti nell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. n. 277/1991.
Questo modo di operare è svincolato dalla mera constatazione, di tipo amministrativo, dell'avvenuto o non avvenuto pagamento del premio supplementare ad opera del datore di lavoro.
Esso porta ad individuare, sulla base di sole considerazioni tecniche, per quali mansioni possa essere riconosciuto il diritto al beneficio previdenziale e per quali no. Consente anche di delimitare nel tempo i periodi che comportano il beneficio da quelli che lo negano.
SENTENZE CASSAZIONE
CORTE DI CASSAZIONE Sez. pen. - Sentenza 4 maggio 1999, n. 5550
Pres. Papadia - Est. Svignano (ric. Bonetto)
Riferimento normativo: art. 34, D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277
- Lavori di rimozione dell'amianto - Inosservanza delle misure di sicurezza contemplate nel piano di lavoro - Configurabilità della violazione di cui all'art. 34, D.Lgs. n. 277/1991
Fattispecie: mancato utilizzo di maschere facciali complete con filtri ed elettroventilatori previste dal piano di lavoro
(Omissis)
Svolgimento del processo
Bonetto Giovanni ricorre avverso la sentenza emessa il 28 maggio 1998 dal Pretore di Torino - sez. di Chieri, con la quale è stato condannato alla pena di lire sette milioni di ammenda per la violazione degli artt. 34 e 50, lett. a), D.Lgs. n. 277/1991 (mancata ottemperanza al piano di lavoro da lui presentato all'autorità competente), in quanto: a) "i due operatori addetti (alla rimozione dell'amianto) non utilizzavano maschere facciali complete con filtri ed elettroventilatori, ma solo semimaschere"; b) "non venivano effettuate operazioni di bagnamento dei fusti" (contenenti residui di amianto).
In Santena 19 settembre 1996.
Denuncia il ricorrente erronea applicazione della legge penale e carenza di motivazione.
1) Per avere il giudice di merito:
a) ritenuto essere obbligatorio l'uso di maschere integrali, laddove le condizioni ambientali, riferite alla presenza di pulviscolo, erano di gran lunga al di sotto della soglia di pericolo, per la quale è previsto l'uso di semimaschere, essendo emerso dai risultati delle analisi di laboratorio una presenza di fibre di crisotilo nell'aria, all'interno delle zone di travaso dei fusti, "11.538 volte al di sotto del limite massimo di espansione reale ammissibile";
b) omesso di tener conto delle precisazioni dei testi circa le condizioni in cui si trovavano i fusti (che erano già bagnati per le piogge continue di quel periodo) e circa la normale preparazione degli stessi con l'introduzione di acqua e collante;
2) per l'omessa risposta alla richiesta subordinata della difesa di irrogazione, in caso di condanna, della sola pena detentiva da sostituire con la pena pecuniaria; statuizione, questa, che avrebbe, tra l'altro, consentito di proporre appello avverso la sentenza di primo grado;
3) per l'omessa valutazione della certificazione resa da un ufficio privato, legalmente riconosciuto, in materia di monitoraggio delle polveri di amianto, oltre che per l'omessa considerazione del contenuto del D.M. 6 settembre 1994 (circa il fattore protezionale delle semimaschere con filtro P3, nella specie usate).
Motivi della decisione
Il primo e il terzo motivo di ricorso, suscettibili di esame congiunto, in quanto afferenti al tema comune della responsabilità penale, sono infondati.
Le predette censure, sostanzialmente incentrate in questioni di fatto, sollecitano una nuova valutazione delle emergenze processuali, sulle quali si fonda il giudizio di colpevolezza. Il nuovo esame di dette emergenze è incompatibile con il giudizio di legittimità.
Non possono, in particolare, formare, in questa sede, oggetto di nuova valutazione:
a) le condizioni ambientali di lavoro, allo scopo di stabilire se, nella situazione data, fosse indispensabile l'uso della maschera integrale, munita di elettroventilatore, o fosse sufficiente servirsi della semimaschera;
b) le condizioni in cui si trovavano i fusti, al fine di stabilire se gli stessi fossero stati adeguatamente trattati con periodiche immissioni di liquidi e collante, volte a bloccare dispersioni di polveri di amianto.
E', invece, ammissibile e pertinente la valutazione del procedimento logico seguito dal giudice di merito, al fine di giungere alla pronuncia di colpevolezza: procedimento che, nella specie, appare ineccepibile.
Posto, invero, che il piano di lavoro, a suo tempo presentato all'autorità competente dal datore di lavoro, prevedeva, come misura necessaria per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, l'uso di maschere complete con filtri ed elettroventilatori, nonché - per la protezione dell'ambiente e degli stessi lavoratori - la preparazione dei fusti, contenenti residui di amianto, mediante immissione sistematica in essi di apposito liquido contenente sostanze aggreganti, la sola inosservanza delle suindicate misure - così come contemplate nel piano di lavoro - è stata correttamente ritenuta atta ad integrare gli estremi della violazione, di cui all'imputazione, trattandosi di infrazione di carattere formale.
Il riferimento del ricorrente alle concrete condizioni ambientali, rilevate mediante il monitoraggio delle polveri di amianto (condizioni che sarebbero state idonee a giustificare attenuate esigenze di ottemperanza alle prescrizioni del piano predetto), porterebbe, contro lo spirito della legge, a sostenere la derogabilità del piano, da parte del datore di lavoro, a seconda delle contingenze, dal medesimo discrezionalmente apprezzate, circa il grado di pericolo e, dunque, equivarrebbe a riconoscere come ammissibile un meccanismo di elusione del piano, che, invece, una volta presentato all'organo di vigilanza, senza essere seguito da osservazioni da parte di quest'ultimo, ha la stessa forza vincolante di un atto normativo (arg. ex art. 34, 5° comma, del D.Lgs. n. 277/1991).
Il giudice di merito, inoltre, si è soffermato (pag. 5 della sentenza impugnata) a considerare l'efficacia, sotto il profilo della sicurezza, delle misure contemplate nel piano di lavoro e, per converso, la concreta situazione di pericolo connessa alla loro inosservanza: valutazione, questa, che, per essere immune da vizi logici, è, come si è detto in premessa, incensurabile in questa sede di legittimità.
E' infondata anche la seconda censura, afferente alla pena dell'ammenda irrogata invece dell'arresto, introdotto, in alternativa, dall'art. 27, 4° comma, del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, modificativo, tra l'altro, dell'art. 50, lett. a, del D.Lgs. n. 277/1991.
Il principio costituzionale della finalità rieducativa della pena (art. 27 Cost.) ha incidenza primaria sui criteri che il giudice deve seguire nell'esercizio del potere discrezionale previsto dal combinato disposto degli artt. 132 e 133 cod. pen.: incidenza, che va riferita non solo alla misura ma anche alla scelta del tipo di sanzione, nell'ambito di quelle alternativamente previste. Avendo di mira l'attuazione del suindicato principio costituzionale, il giudice non può includere nel criterio di scelta l'eventuale "convenienza", prospettata o non dalla parte, di vedersi infliggere la pena detentiva, intrinsecamente più grave (nella specie, l'arresto), invece di quella pecuniaria (nella specie, l'ammenda); e ciò in funzione dell'applicabilità del meccanismo di sostituzione ai sensi dell'art. 53 della legge n. 689/1981.
Ne deriva che non può configurarsi come "carenza di motivazione" il silenzio della sentenza impugnata in ordine all'anomala richiesta avanzata, in via subordinata, dal difensore, poiché la implicita ma inequivocabile risposta negativa a detta istanza si evince, nel caso di specie, dal corretto riferimento del giudice "a quo" ai criteri, tutti, di cui all'art. 133 cod. pen. e, "segnatamente", alla "vita anteatto del reo": riferimento manifestamente correlato alla funzione rieducativa inerente al genere di sanzione in concreto irrogata.
Non può il ricorrente, con fondamento, dolersi, inoltre, della inappellabilità della sentenza, determinato dall'applicazione della sola pena pecuniaria (art. 593, 3° comma, cod. proc. pen.) poiché - come più volte è stato spiegato da questa Corte (v. sentt. 8 aprile 1993, n. 3433, 6 maggio 1993, n. 4261, 10 maggio 1994, n. 5418, 6 maggio 1995, n. 5318) - il diritto all'appello, a differenza di quello al ricorso per Cassazione, non è stato direttamente costituzionalizzato. Né la inappellabilità della sentenza confligge con il principio di ragionevolezza desunto dall'art. 3 Cost., essendo nel potere, costituzionalmente insindacabile del legislatore, escludere l'appello nei casi in cui il giudice abbia irrogato, in alternativa all'arresto, la pena dell'ammenda sulla base della concreta valutazione della minore gravità del fatto.
Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
CORTE DI CASSAZIONE Sez. pen. - Sentenza 14 gennaio 1999, n. 350
Pres. Pirozzi - Est. Chieffi (ric. Procuratore generale della Repubblica)
Riferimento normativo: art. 437, cod. pen.
- Configurabilità del reato di rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro di cui all'art. 437 cod. pen. - Necessità che la rimozione od omissione abbia posto in pericolo la pubblica incolumità e che l'agente abbia tenuto la condotta vietata nonostante la consapevolezza di tale pericolo - Esposizione ad amianto - Omessa predisposizione di impianti e omessa adozione di misure idonee a prevenire il pericolo derivante dalla elevata concentrazione di amianto nell'ambiente di lavoro - Applicabilità dell'art. 437, cod. pen.
Fattispecie: mancata adozione di idonei sistemi di raccolta e destinazione delle scorie derivanti dalla lavorazione di decoibentazione dell'amianto e mancata predisposizione di impianti di aspirazione delle polveri durante i lavori di demolizione di uno stabilimento
(Omissis)
Fatto
Con sentenza del 30 ottobre 1996 il Tribunale di Bologna dichiarava Mantovani Adelmo ed Esposito Ivano colpevoli del delitto previsto dagli artt. 40, comma 3, 81 cpv., 110 e 437 cod. pen., perché il primo nella qualità di committente e il secondo nella qualità di titolare della ditta appaltatrice dei lavori di demolizione dello stabilimento di Crevalcore non intervenivano per impedire che le lavorazioni di decoibentazione dell'amianto in matrice cementizia venissero eseguite abbandonando nell'area di fabbrica i relativi residui, sfridi e materiale polverulento, omettendo anche di adottare idonei sistemi di raccolta e destinazione delle scorie e delle macerie e di collocare impianti di aspirazione delle polveri idonei a salvaguardare l'ambiente di lavoro dalla aggressione del minerale, ritenuto cancerogeno. Il Tribunale dichiarava, altresì, l'estinzione per prescrizione della contravvenzione prevista dagli artt. 1, 2, 15 e 26, D.P.R. n. 915/1982, contestata al capo b).
A seguito di rituali appelli dei due imputati, con sentenza del 13 febbraio 1998 la Corte di appello di Bologna assolveva il Mantovani dal delitto per non aver commesso il fatto e, con le già concesse attenuanti generiche, riduceva nei confronti dell'Esposito la pena a mesi quattro di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata.
Nella motivazione la Corte di merito escludeva che nel caso di specie ricorresse un concorso di norme, osservando che il delitto previsto dall'art. 437 cod. pen. va tenuto ben distinto dalla contravvenzione prevista dalla legislazione speciale vigente in materia, tenuto conto della diversità dell'elemento soggettivo e della necessità per la sussistenza del delitto che ricorra l'elemento del pericolo per l'incolumità dei lavoratori. Inoltre l'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 437 cod. pen. era applicabile al caso di specie, trattandosi di norma diretta a prevenire il pericolo di malattie-infortuni, intesi, secondo il concetto elaborato dalla giurisprudenza, come manifestazioni morbose prodotte da agenti esterni di varia natura (elettrica, radioattiva, chimica, ecc.). Pertanto, a parere della Corte di merito, trattandosi di pericolo evitabile per i lavoratori, incombeva al datore di lavoro l'onere di predisporre gli impianti di prevenzione e di adottare tutte le misure idonee a prevenire il pericolo, tenuto conto della pericolosità della lavorazione in atto per la salute dei lavoratori ben conosciuta peraltro dall'Esposito, titolare della ditta appaltatrice, che eseguiva lavori di demolizione nello specifico settore. Tuttavia, secondo la Corte di merito, si doveva escludere la responsabilità del Mantovani, committente dei lavori, tenuto conto che non risultava che lo stesso fosse a conoscenza delle omissioni perpetrate dall'Esposito nella esecuzione dei lavori di demolizione con particolare riferimento al trattamento dell'amianto. In particolare né dal contratto di appalto, né dal carteggio intrattenuto con Patria Franco, direttore dello stabilimento, era dato cogliere uno specifico riferimento al trattamento dei residui di amianto e al rischio connesso, ma solo l'obbligo di rispettare la vigente normativa infortunistica.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso il Procuratore generale presso la suddetta Corte di appello nei confronti del Mantovani e il difensore dell'Esposito, i quali ne hanno chiesto l'annullamento per i seguenti motivi.
Motivi della decisione
Il Procuratore generale ha dedotto la carenza e la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui era stata esclusa la consapevolezza dell'imputato Mantovani in ordine al mancato rispetto delle norme antinfortunistiche. Infatti i Carabinieri del N.A.S. avevano segnalato la pericolosità del metodo con il quale venivano eseguiti i lavori di demolizione dello stabilimento e, inoltre, risultava dallo stesso contratto di appalto che i lavori di demolizione dovevano essere eseguiti secondo le specifiche indicazioni della società I.S.I., che forniva i contenitori per lo smaltimento e della quale il Mantovani era amministratore. D'altra parte, già in occasione della precedente demolizione dello stabilimento di Mirandola appartenente alla stessa società, si erano presentati gli stessi problemi in ordine allo smaltimento dei residui di amianto. Inoltre la Corte di merito non aveva tenuto conto che il Patria aveva segnalato alla direzione la mancata osservanza delle norme contro gli infortuni, di guisa che incombeva al Mantovani l'onere di intervenire, obbligando l'Esposito a predisporre le cautele necessarie a prevenire il pericolo derivante dal mancato smaltimento dei residui di amianto secondo le vigenti norme.
Il ricorso del Procuratore generale è infondato.
Infatti la Corte di merito ha escluso in concreto che il Mantovani fosse a conoscenza del mancato rispetto da parte della ditta appaltatrice della normativa antinfortunistica, ancorando il proprio giudizio a elementi specifici risultanti dagli atti. Ne consegue che le suddette censure, dirette essenzialmente a prospettare una lettura diversa degli elementi di causa, devono considerarsi al limite della inammissibilità, tanto più che la Corte di merito ha fondato il proprio convincimento su considerazioni di natura logica non suscettibili di censura in questa sede.
Parimenti infondate devono considerarsi le censure dedotte dal difensore dell'Esposito.
Quanto al primo motivo - riguardante la mancata applicazione della normativa prevista dalla L. n. 257/1992, da ritenersi, secondo il difensore, speciale rispetto all'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 437 cod. pen. - la Corte di merito ha già fornito sul punto una adeguata motivazione, adeguandosi al consolidato indirizzo giurisprudenziale vigente in "subiecta materia", secondo il quale le norme contenute nelle leggi speciali dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro non hanno abrogato l'art. 437 cod. pen., né sono in rapporto di specialità con la norma suddetta. Infatti, per la configurazione del delitto previsto dall'art. 437 cod. ben., occorre che la rimozione od omissione di cautele abbia posto in pericolo la pubblica incolumità e che l'agente abbia tenuto la condotta vietata nonostante la consapevolezza di tale pericolo, mentre, ai fini della sussistenza delle contravvenzioni in materia antinfortunistica, non occorre che si sia verificata una situazione di pericolo per la pubblica incolumità ed è sufficiente la semplice colpa. Ne consegue che il delitto e le contravvenzioni in esame, presentando elementi strutturali diversi sotto l'aspetto sia oggettivo che soggettivo, non danno luogo a conflitto di norme, di guisa che le stesse possono concorrere tra loro (Cass., Sez. 1ª, del 20 giugno 1977, proc. Trentini; Cass., Sez. 1ª, n. 783 del 26 gennaio 1994, proc. Chiavarini, rv. 196146; Cass. Sez. 1ª n. 459 del 19 gennaio 1994, proc. Urbano, rv. 196203 e 196204).
Quanto al secondo motivo - riguardante l'erronea applicazione al caso di specie dell'art. 437 cod. pen., non rientrando la malattia professionale nell'ambito di tutela della suddetta norma - è sufficiente rilevare che i giudici di merito, con sentenze che si integrano tra loro per essere conformi sul punto, hanno chiarito che il pericolo per la pubblica incolumità derivava da una causa violenta individuata nella prolungata e massiccia esposizione a concentrazioni di amianto. Pertanto - a parte la considerazione che la richiamata sentenza n. 232/1983 della Corte costituzionale nel caso di specie non ha alcun rilievo, in quanto la suddetta Corte si è limitata solo ad affermare il principio che esula dai suoi poteri l'estensione dell'ambito di applicazione dell'art. 437 cod. pen. anche al rischio di malattie professionali - correttamente i giudici di merito hanno inquadrato il rischio di infortunio, al quale erano esposti i lavoratori, nella categoria delle "malattie-infortunio" secondo il concetto elaborato dal consolidato indirizzo giurisprudenziale (vedi Sez. 1ª, n. 12367 del 14 settembre 1990, proc. Chili, rv. 185325). Infatti - a differenza delle malattie professionali in senso stretto, che consistono in manifestazioni morbose contratte nell'esercizio e a causa di lavoro e che non sono prodotte da agenti esterni - la "malattia-infortunio" va intesa come sindrome morbosa insorta in esecuzione di lavoro e prodotta da agenti esterni di varia natura (elettrica, radioattiva, chimica, ecc.), evitabile con determinati accorgimenti. Ne consegue che correttamente nel caso di specie è stato applicato l'art. 437 cod. pen., atteso che la condotta contestata all'Esposito consisteva nella omessa predisposizione di impianti e nella omessa adozione di altre misure idonee a prevenire il pericolo derivante da una causa esterna quale la elevata concentrazione di amianto nell'ambiente di lavoro.
Quanto al terzo motivo, riguardante l'esclusione del dolo da parte dell'imputato, le considerazioni svolte dalla Corte di merito - sia in ordine alla consapevolezza dell'imputato circa il danno derivante alla salute dei lavoratori a causa della mancata predisposizione di apparecchi idonei e della mancata osservanza delle cautele necessarie, sia in ordine al conseguente pericolo per la pubblica incolumità - sono pienamente aderenti alle risultanze processuali, di guisa che le relative censure, dirette essenzialmente ad una rivalutazione del fatto, non sono proponibili in questa sede, tanto più che sul punto la Corte di merito ha svolto una ampia e approfondita motivazione immune da vizi logici.
Tuttavia - pur ricorrendo gli elementi costitutivi del reato contestato come si evince dalle suddette considerazioni - trattandosi di delitto la cui pena edittale, a seguito della concessione della attenuanti generiche, è inferiore a cinque anni di reclusione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 157, n. 4, e 160 cod. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti dell'Esposito, in quanto il reato è estinto per prescrizione, atteso che dalla commissione del fatto illecito, avvenuto fino al mese di aprile 1991, è trascorso un periodo di tempo superiore a sette anni e mezzo.
Per tali motivi
La Corte Suprema di cassazione, letti gli artt. 615-620 cod. proc. pen., rigetta il ricorso del Procuratore generale. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti dell'Esposito, perché il reato è estinto per prescrizione.
CORTE DI CASSAZIONE Sez. pen. - Sentenza 16 dicembre 1998, n. 13171
Pres.Giammanco - Est. Rizzo (ric. Sollai)
Riferimento normativo: art. 34, D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277
- Responsabilità dell'imprenditore per fatto illecito commesso dal dipendente - Precisazioni - Insussistenza, in via generale, di un dovere di vigilare sull'operato dei dipendenti affinché non commettano fatti costituenti reato
Fattispecie: rimozione effettuata da alcuni operai della copertura in cemento-amianto di un immobile in mancanza del piano di lavoro
(Omissis)
Svolgimento del processo
Con sentenza del 26 settembre 1997 il Pretore di Torino condannava Sollai Salvatore, socio e direttore tecnico della ditta "Sotra Montaggi", alla pena di lire 15.000.000 di ammenda, perché responsabile del reato di cui agli artt. 30 e 50, D.Lgs. 277/1991, per aver effettuato tramite operai dipendenti la rimozione della copertura in cemento-amianto di un immobile senza aver presentato il prescritto piano di lavoro.
In punto di fatto era rimasto accertato che il proprietario dello stabile aveva affidato la rimozione della copertura alla ditta "Maltu coperture", la quale aveva chiesto ed ottenuto le prescritte autorizzazioni, mentre alla "Sotra Montaggi" aveva dato l'incarico di realizzare la nuova copertura e che tuttavia due operai di tale ditta erano stati sorpresi da un ispettore del lavoro mentre toglievano dal tetto le lastre di amianto.
Il Pretore perveniva al giudizio di responsabilità a carico del Sollai affermando che non era credibile che i due operai avessero agito di loro iniziativa e che comunque l'imputato, quale responsabile della ditta "Sotra Montaggi", avrebbe dovuto controllare l'operato dei due dipendenti ed inibire a loro attività non consentite.
Contro la sentenza il Sollai ha proposto appello, da qualificare ricorso per cassazione perché riguardante sentenza inappellabile, e nel lamentare che il Pretore non aveva proceduto ad escutere come testi i due operai, ha sostenuto la sua estraneità rispetto ai fatti contestati, assumendo che i due dipendenti avevano effettuato la rimozione delle lastre senza un suo consenso, e comunque la carenza dell'elemento soggettivo del reato.
Motivi della decisione
Il Pretore ha affermato la responsabilità del Sollai per il reato allo stesso contestato rilevando che non è credibile che i due operai effettuavano la rimozione delle lastre di amianto per una loro autonoma iniziativa. Una tale motivazione va censurata perché, non sussistendo alcun elemento di prova che la suffraghi, si traduce in una mezza illazione.
Il Pretore sostiene inoltre che l'imputato, in quanto responsabile della ditta "Sotra Montaggi", aveva l'obbligo di controllare l'attività degli operai dipendenti e di evitare che essi commettessero fatti non consentiti.
Anche tale affermazione non può essere condivisa perché priva di fondamento giuridico.
Occorre considerare che, in base al sistema penale vigente, un soggetto può essere chiamato a responsabilità per un fatto costituente reato commesso da altrui solo se a suo carico ricorrono gli estremi del concorso (art. 110 cod. pen.) o della cooperazione nel delitto colposo (art. 113 cod. pen.), ovvero se con la sua condotta ha concorso a dare causa al fatto (art. 41 cod. pen.) o non ha impedito l'evento, pur avendone l'obbligo giuridico (art. 40 cod. pen.).
Con particolare riferimento a tal'ultima ipotesi è da osservare che l'obbligo giuridico di impedire l'evento, per essere penalmente rilevante, deve trovare la sua fonte in una norma giuridica.
Ed invero, in ordine alla c.d. teoria del trifoglio si deve qui sinteticamente rilevare che, quando viene in evidenza la responsabilità per fatto altrui, è fuor di luogo chiamare in causa il proprio precedente comportamento o l'atto negoziale, quali fonti del dovere di garanzia.
Chi con la propria condotta precedente ha determinato il verificarsi dell'evento, risponde del fatto illecito altrui a norma dell'art. 41 cod. pen. poiché, lungi dal non averlo impedito, ha concorso a causarlo.
Parimenti è da escludere che l'obbligo giuridico di impedire il fatto illecito altrui possa nascere "ex novo" in base ad un atto della autonomia privata.
Per il principio di riserva di legge che caratterizza la responsabilità penale, in tanto l'atto negoziale può far sorgere a carico di un soggetto un dovere di garanzia in quanto per legge sussista a carico del dante causa e sempre che non sia posto a carico di quest'ultimo in considerazione della sua qualificazione soggettiva.
Può infatti dirsi che quando l'obbligo giuridico di "facere" è a carico di un soggetto per la sua particolare qualificazione soggettiva, sia che si tratti del dovere giuridico di impedire l'evento o del dovere giuridico che caratterizza il precetto penale del reato omissivo, il soggetto obbligato per legge non si spoglia delle sue responsabilità se attribuisce a terzi il compito di dare osservanza all'obbligo poiché, come correttamente ha osservato la dottrina, rimane a suo carico un dovere di garanzia.
I principi fin qui esposti trovano applicazione anche nel caso in cui si tratta di individuare la responsabilità dell'imprenditore per il fatto illecito commesso dal dipendente.
Può allora affermarsi che imprenditore risponde in via diretta del reato commesso dal dipendente quando ricorrono gli estremi di una sua compartecipazione ovvero quando con la sua condotta ha concorso a dare causa al fatto, come ad esempio nel caso in cui il dipendente ha commesso l'illecito in conseguenza di sue direttive o a causa di sua scelte gestionali.
Ripone altresì in una indiretta, a norma dell'art. 40 cpv. cod. pen., del fatto del dipendente quando si versa in ipotesi di reato omissivo proprio ed egli, per la qualifica rivestita, risulta il diretto destinatario del processo penale o quando egli, con riferimento al tipo di reato commesso, in forza di una norma penale o extrapenale, aveva un dovere di controllo ed il conseguente obbligo di impedire la commissione del reato.
Un dovere di garanzia sussiste altresì a carico dell'imprenditore quando ha delegato al dipendente compiti meramente esecutivi (c.d. delega di assegnazione).
In tal caso, infatti, al dipendente non è riconosciuta alcuna autonomia decisionale e poiché le mansioni sono da lui svolte sotto la direzione dell'imprenditore, questi ha un dovere di vigilanza e di impedire l'eventuale commissione di illeciti.
Deve infine rilevarsi che una responsabilità dell'imprenditore è configurabile anche nel caso in cui è venuto tempestivamente a conoscenza dell'illecita condotta del dipendente e non è intervenuto per impedire la commissione del reato.
In tal caso, a differenza di quanto accade in via generale in tema di responsabilità per fatto altrui, l'imprenditore risponde del fatto illecito del dipendente, commesso nell'ambito delle attività aziendali, poiché la primaria responsabilità che egli ha nella conduzione dell'impresa e per i poteri di intervento che egli ha sull'operato del personale dipendente, la sua inerzia si traduce in complicità.
Fuori da tutte le ipotesi fin qui prospettate, è da escludere una responsabilità dell'imprenditore per il fatto del dipendente.
In particolare, contrariamente a quanto afferma la sentenza impugnata, non può sostenersi che l'imprenditore ha, in via generale, un dovere di vigilare sull'operato dei dipendenti affinché non commettano fatti costituenti reato.
Per quanto già detto, un dovere di garanzia ha rilevanza penale solo se trova la sua fonte in una norma giuridica, per cui, per ritenere valido l'assunto del Pretore, dovrebbe sussistere una norma che sancisca in via generale un dovere di garanzia a carico dell'imprenditore in ordine all'operato dei dipendenti.
Una tale norma non si riscontra nel vigente ordinamento giuridico.
Non può essere richiamata la norma di cui all'art. 2049 cod. civ. che, in tema di illecito civile, fissa una responsabilità dei padroni e committenti per il fatto dannoso commesso da domestici e commessi nell'ambito delle mansioni alle quali sono adibiti, poiché la responsabilità da essa prevista è in diretta correlazione con le incombenze meramente esecutive affidate ai predetti dipendenti.
Neppure può essere utile il riferimento alla norma di cui all'art. 6, L. n. 689/1991 che, in tema di illecito amministrativo, prevede una responsabilità dell'imprenditore per il fatto del dipendente.
La norma, lungi dall'attribuire all'imprenditore la responsabilità per l'illecito commesso, sancisce a suo carico un obbligo che riguarda esclusivamente il pagamento della sanzione amministrativa, a somiglianza di quanto l'art. 197 cod. pen. prevede a carico della persona giuridica per il pagamento della multa o della ammenda, nel caso di reato commesso dal dipendente.
Or se è da escludere che sussista un generale dovere di garanzia dell'imprenditore per i fatti compiuti dai dipendenti, perché non previsto dalla legge, ben si comprende che, nel caso in esame, il Pretore di Torino, anziché pervenire ad un giudizio di condanna nei confronti del Sollai, sulla base di argomentazioni prive di consistenza giuridica, avrebbe dovuto accertare se in concreto i due operai ebbero a rimuovere le lastre di amianto di loro iniziativa o su disposizione o con il concorso dell'imputato e solo in tal'ultima ipotesi avrebbe potuto correttamente affermare la di lui responsabilità.
Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata con rinvio alla Pretura di Torino.
Per questi motivi
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Pretura di Torino.
CORTE DI CASSAZIONE Sez. civ. - Sentenza 9 maggio 1998, n. 4721
Pres. Lanni - Rel. Genghini (Capitani ed Altri c. Cemental S.r.l.)
Riferimento normativo: art. 2087, cod. civ.
- Tutela delle condizioni di lavoro - Esonoro del datore di lavoro dalla responsabilità civile per infortunio sul lavoro o malattia professionale - Condizioni
- Responsabilità ex art. 2087, cod. civ. per eventi lesivi eccedenti la copertura assicurativa - Sussistenza dell'obbligo del datore di lavoro, anche dove faccia difetto una specifica misura preventiva, di adottare comunque le misure generiche di prudenza e diligenza, nonché tutte le cautele necessarie, secondo le norme tecniche e di esperienza, a tutelare l'integrità fisica del lavoratore
Fattispecie: morte per mesotelioma di un lavoratore addetto alla lavorazione dell'amianto
(Omissis)
Svolgimento del processo
Righi Claudio (nato l'8 novembre 1944), già dipendente della Cemental S.p.a. (impresa produttrice in manufatti di cemento-amianto) dal 1959 al 1970 e, successivamente, per un breve periodo, nel 1985, decedeva il giorno 24 luglio 1987 a causa di mesotelioma peritoneale diagnosticato il 28 dicembre 1986.
Il 23 maggio 1989 l'INAIL comunicava a Capitani Irene, moglie del Righi, che, in dipendenza dell'evento mortale, avrebbe provveduto a costituire rendita a favore degli aventi diritto, così riconoscendo la natura professionale della malattia che aveva condotto a morte l'assicurato.
A seguito di rapporto inoltrato alla Procura della Repubblica in sede dal servizio di medicina preventiva e igiene del lavoro della USL n. 11, venivano avviate indagini per verificare la sussistenza di eventuali responsabilità per omicidio colposo in relazione al decesso del Righi. Il procedimento si concludeva con decreto di archiviazione pronunciato il 18 settembre 1989.
Con ricorso al Pretore di Reggio Emilia in funzione di giudice del lavoro depositato il 29 giugno 1990, Capitani Irene, in proprio e quale esercente la potestà sui figli minori Andrea e Claudia, conveniva in giudizio la Cemental S.p.a. chiedendo - previo accertamento della derivazione causale della malattia che aveva cagionato la morte del coniuge dalla esposizione a polveri di amianto durante l'attività prestata alle dipendenze della convenuta, e della omessa adozione, da parte della società datrice di lavoro, delle cautele, imposte dalla normativa antinfortunistica (art. 21 D.P.R. n. 303 del 19 marzo 1956) e dall'art. 2087 cod. civ., per evitare o ridurre il rischio di esposizione dei lavoratori alla inalazione delle polveri di amianto - la condanna della convenuta stessa al risarcimento dei danni da essi congiunti subiti in conseguenza della morte del rispettivo marito e padre.
La Cemental S.p.a. si costituiva in giudizio negando la propria responsabilità. Assumeva, da un lato, che non vi era prova sicura di "un preciso rapporto di causa-effetto tra la lavorazione, la malattia e la morte del Righi"; dall'altro, che comunque non sussistevano i profili di colpa addotti da parte attrice a sostegno della domanda, avendo essa convenuta adottato tutte le misure che, secondo le cognizioni tecniche e l'esperienza dell'epoca in cui il Righi aveva lavorato alle sue dipendenze, apparivano necessarie a tutelare l'integrità fisica del lavoratore.
Nel corso dell'istruttoria venivano prodotti documenti, esperita consulenza tecnica ed assunte prove testimoniali (queste ultime al fine di ricostruire le mansioni alle quali era adibito il Righi e le condizioni ambientali del luogo di lavoro).
Il Pretore, con sentenza n. 173 pronunciata il 10 marzo 1993, rigettava la domanda.
Avverso tale sentenza hanno interposto appello Capitani Irene (anche nella qualità di esercente la potestà parentale su Righi Claudia) e Righi Andrea (divenuto maggiorenne), chiedendo l'accoglimento della domanda già proposta in primo grado. Assumevano gli appellanti che erroneamente il pretore aveva tratto la prova della assenza di fibre di amianto in misura non consentita nell'ambiente di lavoro, da quanto risultato in sede di autopsia ed in particolare dalla assenza di asbestosi; che in ogni caso vi è una specie di amianto (la crocidolite) che non sempre è rinvenibile nell'organismo; che erronee erano state le valutazioni delle prove testimoniali raccolte, ed irrilevanti, ai fini della decisione, sia la collocazione, sia le mansioni del lavoratore deceduto, laddove si era trascurato di valutare che la manipolazione dell'amianto avveniva senza alcuna precauzione e la diffusione della polvere di amianto era incontrollata in un unico capannone sprovvisto di divisioni privo di qualsiasi protezione contro la diffusione delle polveri di amianto; infine non si era tenuto conto che il 1° ottobre 1976 era risultato accertato il mancato rispetto della concentrazione massima consentita di fibre di amianto nel luogo della lavorazione svolta dalla S.p.a. Cemental.
La Cemental S.r.l. (succeduta alla Cemental S.p.a. a seguito di cessione di ramo di azienda dalla Cemental S.p.a. alla Soinco S.r.l. e assunzione da parte di quest'ultima della ragione sociale Cemental S.r.l.) si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del gravame.
Il Tribunale, con la sentenza n. 402 dell'8 maggio 1995, rigettava l'appello proposto avverso la sentenza del Pretore di Reggio Emilia.
Ricordava in particolare il Tribunale come il pretore avesse ritenuto:
che la collocazione del posto di lavoro del Righi (a circa 50 m. da dove veniva formato l'impasto di amianto), e le sue mansioni (lavorazione di materiale umido o parzialmente essiccato), non consentivano di ritenere provata né una particolare polverosità dell'ambiente, né che fossero state omesse le misure atte a ridurle. Affermava la sentenza che la patologia che aveva condotto a morte il Righi (mesotelioma peritoneale) era un c.d. tumore segnale del contatto del soggetto con l'amianto, che poteva conseguire anche ad esposizione assai modesta del lavoratore a tale sostanza; l'esame autoptico e le visite mediche in corso di rapporto di lavoro avevano, per contro, escluso che il Righi fosse affetto da asbestosi polmonare, malattia manifestantesi con maggiore gravità e frequenza quanto più sia elevata l'entità della esposizione espressa come concentrazione media ambientale o come dose cumulativa ritenuta nel polmone. Anche il tipo di malattia, dunque, non era significativa di una consistente esposizione all'agente patogeno. Inoltre che non risultavano contestate alla Cemental S.p.a. violazioni dell'art. 21 del D.P.R. n. 303 del 19 marzo 1956 o superamenti, se non episodici, delle concentrazioni di amianto nell'aria, prescritti dall'autorità sanitaria, in progressivo recepimento delle acquisizioni scientifiche.
Il Tribunale, in particolare, riteneva che occorreva accertare quali fossero le cautele necessarie che erano state, eventualmente, omesse e se la loro mancanza aveva cagionato l'evento; ricordava che, con riguardo alla dispersione di polveri di amianto nel luogo di lavoro, vi era stata una evoluzione in senso progressivamente restrittivo della disciplina, essendosi passati dal livello di concentrazione di 12 per centimetro cubo nel 1970 (epoca della cessazione del rapporto di lavoro del Righi presso la S.p.a. Cemental, per quanto rilevante ai fini della genesi della malattia), alla abolizione sancita dalla legge 27 marzo 1992, n. 257; ma ciò consentiva, secondo la motivazione del Tribunale, di affermare che i dispositivi di aspirazione delle polveri e dei vapori nelle immediate adiacenze del luogo di lavoro, a prescindere da ogni considerazione sulla loro doverosità in relazione alle cognizioni tecniche ed all'esperienza allora acquisita in ordine alla nocività delle fibre di amianto, non sarebbero state in grado, secondo ragionevole previsione, di impedire l'evento, essendo l'unico mezzo di prevenire il pericolo della insorgenza del mesotelioma quello di cessare l'impiego di tale elemento patogeno. Da ciò discendeva la mancanza di prova in ordine al nesso causale tra condotta omissiva ed evento. Irrilevante si palesava, inoltre, l'accertamento compiuto nel 1976, dal quale risultava una concentrazione di 5,02 fibre, laddove ne era consentita una massima pari a 12 fibre per centimetro cubo. Irrilevanti del pari le testimonianze in ordine alla assenza di cautele ed alla polverosità nel luogo di lavoro, contrastando queste con i soli elementi di carattere obiettivo (contrazione da parte del Righi di tumore-segnale con esclusione di patologie dose-dipendenti; mancata contestazione alla Cementa S.p.A., nel corso degli anni, di violazioni dell'art. 21 del DPR n. 303 del 1956 o di superamenti delle concentrazioni di amianto nell'aria prescritte dell'autorità sanitaria; modificazione progressiva degli impianti e delle strutture secondo le richieste e prescrizioni delle autorità sanitarie) che è stato possibile acquisire e che sono stati puntualmente evidenziati dal giudice a quo.
Contro questa sentenza hanno proposto ricorso Capitani Irene, Righi Andrea e Righi Claudia, nella qualità; resiste con controricorso la società che ha presentato memoria.
Motivi della decisione
con l'unico motivo del ricorso, i ricorrenti si dolgono per la violazione e falsa applicazione dell'art. 2087 cod. civ. e per insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.), per aver affermato la impugnata sentenza che le misure preventive adottate dalla datrice di lavoro del loro dante causa erano risultate sufficienti, essendo accertata una concentrazione di fibre di amianto, nell'ambiente di lavoro, inferiore al massimo consentito; in tal modo non aveva tenuto conto che in alcune fasi della lavorazione - come riferimento da testi specificamente indicati -, ed in particolare durante lo stivaggio ed il prelievo, le fibre di amianto erano certamente in numero di gran lunga superiore al limite massimo allora ritenuto tollerabile; incombeva, in ogni caso al datore di lavoro dare la dimostrazione di aver fatto tutto il possibile per evitare il determinarsi del danno alla salute del lavoratore, ed in particolare di avere mantenuto l'ambiente di lavoro in condizioni di non pericolosità, adeguandolo con mezzi tecnici che la scienza già allora imponeva, quali aspiratori, maschere, ecc. ed imponendo metodi di lavorazione non pericolosi, quali l'uso di attrezzature idonee ad evitare l'inquinamento ambientale durante la manipolazione dell'amianto; il Tribunale aveva omesso di considerare che, secondo quanto accertato dallo stesso Tribunale, nel periodo dal 1970 al 1978, cioè immediatamente dopo la cessazione del rapporto di lavoro - ripreso per un breve periodo nel 1985 -, il precedente limite di 12 fibre per c.c. era stato ridotto a 2 fibre per centimetro cubo.
Il ricorso è fondato.
E' noto che, vigente l'art. 4 del RD n. 1765 del 1935, a seguito della approvazione del nuovo codice civile, si era posto il problema se l'art. 2087 del cod. civ. avesse comportato l'abrogazione della esenzione prevista da quella norma per il datore di lavoro.
Sia la dottrina che la giurisprudenza (Ca'. 16 maggio 1968, n. 1541, 21 giugno 1969, n. 2236) pervennero, non senza contrasti, alla conclusione che l'art. 2087 non avesse abrogato la precedente disciplina, e ciò in quanto non si trattava di una disposizione innovatrice dell'intera materia, in quanto essa non pone obblighi qualitativamente diversi dai precedenti, ed ha la stessa estensione. E' stato ritenuto che si tratta in effetti di norme che operano su piani diversi così che tra le medesime non si profila un rapporto di incompatibilità, bensì di integrazione, nel senso cioè che la violazione degli obblighi di sicurezza enunciati sinteticamente dall'art. 2087 cod. civ., può costituire, ai sensi dell'art. 43 cod. ben., elemento di colpa per violazione di leggi, suscettibile di dare vita a responsabilità civile. In questo senso l'art. 2087 può intendersi come clausola generale integrativa dell'art. 43, alt. Parte, cod. ben. E' questa la ragione perché ripetutamente questa Suprema Corte ha ribadito che la normativa speciale di prevenzione non esaurisce l'obbligo di prevenzione e di profilassi del datore di lavoro rispetto ai prestatori di opera.
Si deve premettere, come questo Supremo Collegio ha ripetutamente affermato (Ca'. 29 gennaio 1970, n. 199, 13 luglio 1971, n. 2287, 12 gennaio 1973, n. 104, 11 ottobre 1979, n. 5315, 16 aprile 1986, n. 2692, 23 giugno 1986, n. 4171, 7 marzo 1987, n. 2417, 7 aprile 1988, n. 2737, 6 settembre 1988, n. 5048, 29 maggio 1990, n. 5002, 26 gennaio 1993, n. 937, 8 febbraio 1993, n. 1523, 5 aprile 1993, n. 4085, 17 novembre 1993, n. 11351, 1° febbraio 1995, n. 1168, 23 febbraio 1995, n. 2035, 29 marzo 1995, n. 3738, 6 settembre 1995, n. 9401), che l'art. 2087 del cod. civ., il quale sancisce come dovere fondamentale dell'imprenditore quello di provvedere alla tutela della integrità fisica del prestatore d'opera, ha un valore sussidiario rispetto alla normativa speciale dettata per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in quanto presuppone che risultino insufficienti o inadeguate le misure all'uopo previste dalla detta normativa speciale.
Questo Supremo Collegio ha già affermato (Cass. n. 12661 del 1° dicembre 1995) che incombe sul lavoratore, che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro nonché il nesso di causalità fra l'una e l'altro; solo ove tale prova venga fornita sorge la responsabilità del datore di lavoro in relazione al suddetto danno, ed il conseguente onere di provare l'avvenuta adozione di tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno alla salute dei propri dipendenti. D'altra parte (Cass. 13 luglio 1971, n. 2287, 9 dicembre 1971, n. 3559, 12 gennaio 1973, n. 104, 19 maggio 1977, n. 2053, 2 maggio 1981, n. 2654, 11 agosto 1983, n. 5351, 2 dicembre 1983, n. 7224, 6 settembre 1988, n. 5048, 6 settembre 1991, n. 9422, 26 gennaio 1993, n. 937, 5 aprile 1993, n. 4085, 19 agosto 1996, n. 7636, 12 dicembre 1997, n. 12604), nonostante la natura prevalentemente contrattuale dell'obbligazione nascente dall'art. 2987 cod. civ., quest'ultimo si atteggia, in realtà, come norma di chiusura del sistema antinfortunistico, nel senso che, anche dove faccia difetto la previsione normativa di una specifica misura preventiva, e, anzi, presupponendo che risultino insufficienti o inadeguate le misure previste dalla normativa speciale, la disposizione suddetta impone al datore di lavoro di adottare comunque le misure generiche di prudenza, diligenza e la osservanza delle norme tecniche e di esperienza. E' in sostanza una norma aperta, volta a supplire alle lacune di una disciplina speciale che non può prevedere ogni fattore di rischio. Una norma, tra l'altro, che tiene conto del fatto che la violazione di norme di prevenzione speciale resta sovente impunita per le gravi carenze strutturali ed organizzative degli organismi preposti ai controlli ed alla vigilanza.
Deve invece escludersi che l'art. 2087 cod. civ. sia riconducibile ad una forma di responsabilità oggettiva (Cass. 26 ottobre 1995, n. 11120, 22 aprile 1997, n. 3455, 10 maggio 1997, n. 4097, 3 settembre 1997, n. 8422, 21 ottobre 1997, n. 10361); il principio "nessuna imputazione di illecito se non a titolo di colpa" ha sicuramente avuto ingresso nel nostro ordinamento giuridico e ad esso deve costantemente riferirsi l'interprete in questa materia. Deve negarsi la responsabilità ogni volta che la prestazione non era eseguibile, la diligenza richiesta non era esigibile (concetto assimilabile alla impossibilità, sia pure entro i limiti del non dovuto e del non dedotto in obbligazione). Non può pretendersi l'adozione di accorgimenti per fronteggiare evenienze infortunistiche assolutamente impensabili ed eccezionali alla comune esperienza; occorre riferirsi a quei presidi che la tecnica pone normalmente a disposizione, non a congegni e dispositivi tecnici mai da alcuno applicati o addirittura inesistenti sul mercato. Neppure può pretendersi che il datore di lavoro ricerchi a proprie spese nuove misure di prevenzione o compia sperimentazioni, ma che applichi le misure conosciute e necessarie secondo la comune esperienza e tenendo conto delle cognizioni tecniche acquisite dalla scienza.
Versandosi in tema di responsabilità contrattuale, questa è delimitata da due norme fondamentali: l'art. 1218 cod. civ. che esclude per il debitore il ristoro del danno se dovuto a causa a lui non imputabile, e l'art. 1176 cod. civ. che impone nell'adempimento la diligenza del buon padre di famiglia e, inoltre che nell'esercizio di una attività professionale la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata. E' proprio la inosservanza delle cautele doverose che integra la colpa contrattuale e l'inadempimento, poiché, secondo la legge del contratto, che, in materia di prevenzione e di sicurezza, per il rapporto di lavoro è l'art. 2087 cod. civ., l'evento (dannoso) era evitabile con l'adozione delle cautele e degli accorgimenti tecnici da ritenere connaturali al tipo di attività esercitata e commisurati alla entità del rischio, e, del resto, previsti dalla disciplina generale della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il lavoratore (il quale, beninteso ha anche il dovere di rispettare tutte le norme di sicurezza, speciali e generali, che sono di interesse pubblico: Cass. 22 dicembre 1987, n. 9535), rispetto alla loro osservanza è creditore, perché il datore di lavoro è contrattualmente obbligato (Cass. 23 marzo 1991, n. 3115), e la loro mancata attuazione rende il datore di lavoro inadempiente, e, in quanto tale, contrattualmente (oltre che extracontrattualmente) responsabile (Cass. 8 aprile 1995, n. 4078, 17 luglio 1995, n. 7768).
Non può essere trascurato che l'art. 2087 cod. civ., lungi dall'essere una norma eccezionale, rientra in una categoria di norme che potrebbe ben essere identificata con l'espressione, adottata dalla dottrina, di norme che impongono obblighi di protezione; ne sono esempi, come noto, gli artt. 1681, 2050 - almeno per coloro che escludono trattarsi di un caso di responsabilità oggettiva - ("se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno"), 1785 bis del cod. civ. e 409, 412, 942 ("a meno che provi che egli e i suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno") del cod. nav.; un criterio analogamente rigoroso, con il limite della forza maggiore e del caso fortuito, è posto dagli artt. 1693, 1785, n. 2, 1787 e 1839 cod. civ. - In questi casi, il limite della responsabilità per rischio di impresa, identificato nella causa estranea ai rischi che l'imprenditore può prevedere, è a sua volta integrato dal criterio della sussistenza della colpa: posto che l'imprenditore ha calcolato un certo tipo di rischi, si deve infatti verificare se in concreto, usando della ordinaria diligenza (art. 1176 cod. civ., e nei confronti del prestatore di opera, art. 2087 cod. civ.) quella causa identificata come estranea, fosse egualmente evitabile (per una fattispecie nella quale questo iter argomentativo è stato percorso, cfr. Cass. 29 maggio 1990, n. 5002); è quello che in dottrina viene considerato come un limite al c.d. criterio soggettivo della colpa, e che viene identificata come l'emersione di un modello oggettivo di imputazione nel campo della responsabilità d'impresa, da tenere distinta dalla responsabilità oggettiva.
E' appena il caso di sottolineare, tuttavia, come in relazione alla obbligazione di protezione, della quale, nell'ambito del rischio di impresa, il lavoratore è creditore ai sensi del richiamato art. 2087 cod. civ., non è certo ipotizzabile una tutela inferiore ai casi esaminati, nei quali né la persona del creditore, né l'oggetto della prestazione, sono destinatari di una tutela privilegiata (art. 35 della Costituzione): principio questo, al quale l'interprete deve necessariamente richiamarsi.
Si deve a questo riguardo ricordare come la dottrina più avvertita, da tempo, abbia colto come, nell'attuale contesto normativo, la stessa tutela previdenziale non è più fondata sul principio del rischio professionale, secondo la logica privatistica dell'assicurazione obbligatoria, ma è espressione della solidarietà dell'intera collettività, e, per quanto qui interessa, che il dovere di sicurezza è del tutto svincolato dall'obbligo delle assicurazioni sociali.
Nel caso in esame, a ben vedere, né può affermarsi che il rischio da contatto con l'amianto fosse una causa estranea all'attività imprenditoriale - inerendo ad essa -, né può escludersi la necessità di accertare in concreto la effettiva adozione, o no, delle misure di prevenzione e profilattiche suggerite dalla tecnica e dall'esperienza. D'altra parte è evidente che l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per infortunio sul lavoro o malattia professionale, opera esclusivamente nei limiti posti dall'art. 10 del D.P.R. n. 1124 del 1965 e per i soli eventi coperti dall'assicurazione obbligatoria, mentre qualora eventi lesivi eccedenti tale copertura abbiano comunque a verificarsi in pregiudizio del lavoratore e siano casualmente ricollegabili alla nocività dell'ambiente di lavoro, viene in rilievo come fonte della suddetta responsabilità, la norma dell'art. 2087 cod. civ., la quale impone un obbligo dell'imprenditore di adottare, indipendentemente dalle disposizioni antinfortunistiche predisposte dalla legge in via generale o in relazione a determinate attività lavorative, tutte le cautele necessarie, secondo l'esperienza e la tecnica, a tutelare la integrità fisica dei dipendenti, anche quando questi siano stati regolarmente assicurati (su richiamata Cass. n. 7224 del 1983).
Non è revocabile in dubbio che, contrariamente a quanto sembra ritenere la impugnata sentenza, da tempo era nota la pericolosità della lavorazione dell'amianto, e, in ogni caso, da epoca ben anteriore al 1970. A tal fine basti ricordare come già il R.D. 14 giugno 1909, n. 442 (epoca nella quale le nozioni scientifiche, ed anche le esperienze in campo industriale, erano cero assai inferiori a quelle che si avevano nel 1970), che approvava il regolamento per il T.U. della legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli, all'art. 29 tabella B n. 12, includeva la filatura e tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri o pericolosi nei quali l'applicazione delle donne minorenni e dei fanciulli era vietata o sottoposta a speciali cautele, con una specifica previsione dei locali ove non sia assicurato il pronto allontanamento del pulviscolo; norma sostanzialmente identica seguiva nel regolamento per l'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, emanato con decreto luogotenenziale 6 agosto 1916, n. 1136, art. 36, tabella B, n. 13.
Ancora il R.D. 7 agosto 1936, n. 1720 che approvava le tabelle indicanti i lavori per i quali era vietata l'occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni, prevedeva alla tabella B i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri in cui è consentita l'occupazione delle donne minorenni e dei fanciulli, subordinatamente all'osservanza di speciali cautele e condizioni e, tra questi, al n. 5, la lavorazione dell'amianto, limitatamente alle operazioni di mescola, filatura e tessitura.
Lo stesso R.D. 14 aprile 1927, n. 530, tra gli altri agli artt. 10, 16, e 17, conteneva diffuse disposizioni relative alla aerazione dei luoghi di lavoro, soprattutto in presenza di lavorazioni tossiche (ridurle per quanto possibile).
In epoca più recente, oltre alla legge delega 12 febbraio 1955, n. 52, che, all'art. 1, lettera F, prevedeva di ampliare il campo della tutela, al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 - di seguito esaminato - ed alle visite particolarmente accurate previste dal D.P.R. 20 marzo 1956, n. 648, si deve ricordare il regolamento 21 luglio, n. 1169 che all'art. 1 prevede, specificamente, che la presenza dell'amianto nei materiali di lavorazione possa dar luogo, avuto riguardo alle condizioni delle lavorazioni, ad inalazione di polvere di silice libera o di amianto tale da determinare il rischio.
Si può infine ricordare che il premio supplementare stabilito dall'art. 153 del T.U. n. 1124 del 1965, per le lavorazioni di cui all'allegato n. 8, presupponeva un grado di concentrazione di agenti patogeni superiore a determinati valori minimi (Cass. 20 agosto 1991, n. 8970).
Tutto ciò, senza considerare che la imperizia, nella quale rientra la ignoranza delle necessarie conoscenze tecnico-scientifiche, è uno dei parametri integrativi al quale commisurare la colpa, e non potrebbe risolversi in esimente da responsabilità per il datore di lavoro.
Da quanto esposto discende che normativamente, all'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro del dante causa dei ricorrenti, era ben nota la intrinseca pericolosità delle fibre dell'amianto impiegato nelle lavorazioni, tanto che le stesse erano circondate legislativamente di particolari cautele, anche indipendentemente dalla concentrazione di fibre per centimetro cubo.
E' appunto rispetto a tale rischio intrinseco a tale tipo di lavorazione che si imponeva il concreto accertamento della adozione di misure idonee a ridurre il rischio, in ottemperanza alla norma di chiusura di cui all'art. 2087 cod. civ., e tra queste, proprio quelle delle quali i ricorrenti lamentavano la insufficienza; segnatamente quella di cui all'art. 21 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, il quale, come la stessa impugnata sentenza ricorda, stabilisce che nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedire o ridurre, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro" soggiungendo che "le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione", cioè devono avere caratteristiche adeguate alla pericolosità delle polveri.
Né si tratta di una prescrizione isolata, sol che si consideri che nello stesso D.P.R. n. 303 vi sono numerose norme che richiamano il dovere del datore di lavoro di evitare il contatto dei lavoratori con polveri nocive: l'art. 9, che prevede il ricambio d'aria, l'art. 15, che prevede, persino fuori dell'orario di lavoro, si debba ridurre al minimo il sollevamento della polvere nell'ambiente, e, proprio a tal fine, l'impiego di aspiratori; l'art. 18, che proibisce l'accumulo delle sostanze nocive; l'art. 19, che impone di adibire locali separati per le lavorazioni insalubri; l'art. 20, che difende l'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi specificamente mediante l'uso di aspiratori; l'art. 25, che prescrive, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, che i lavoratori siano forniti di apparecchi di protezione.
Orbene è evidente il difetto di motivazione che discende dal confronto tra la doglianza e l'accertamento compiuto dalla impugnata sentenza:
i ricorrenti di dolgono della mancanza di qualsiasi misura di prevenzione, di profilassi e di sicurezza e lamentano "l'uso di sistemi di lavorazione pressappochisti";
la sentenza impugnata afferma che non erano dovute altre misure di tutela, posto che: a) la concentrazione di fibre di amianto era inferiore a quella massima consentita; b) il solo modo per impedire l'evento era costituito non dalla adozione di misure di profilassi del luogo di lavoro, ma dalla eliminazione della lavorazione dell'amianto, così come successivamente accertato e legislativamente stabilito.
Ma in tal modo la motivazione ha del tutto trascurato di prendere in considerazione:
a) che in un ambiente di lavoro nel quale si sollevino delle poveri (e ciò, in particolare, secondo quando assunto dai ricorrenti, al momento di scaricare l'amianto, il che avveniva senza particolari cautele), la legge già esistente all'epoca imponeva di impedire che ciò avvenisse, e, inoltre, imponeva altresì, come si è visto, di tener conto della natura delle polveri, cioè, - per le ragioni esposte, desumibili dalla normativa esistente - della particolare pericolosità dell'amianto;
b) che, secondo intuitiva evidenza, non ogni addetto alla lavorazione dell'amianto incorreva in malattia mortale (che, altrimenti, assai più celermente si sarebbe pervenuti al divieto assoluto), ma a seconda delle condizioni soggettive ed ambientali, che, pertanto richiedevano un accurato accertamento in relazione alle specifiche notazioni desumibili dalle riferite dichiarazioni testimoniali, le quali, invece sono state ritenute irrilevanti "proprio alla luce dei soli elementi di carattere obiettivo".
Quanto alla natura di tali elementi di carattere "obiettivo" si deve ricordare che, secondo la impugnata sentenza, essi sarebbero:
a) il fatto che il dante causa dei ricorrenti si fosse ammalato di mesotelioma e non di asbestosi, e ciò perché solo quest'ultima malattia sarebbe stata la prova di una alta concentrazione di fibre di amianto, e, a contrario, perché l'essersi ammalato di mesotelioma avrebbe costituito la prova di una bassa concentrazione di fibre di amianto;
b) la distanza del luogo di lavoro da quello ove si trovava l'amianto;
c) la mancata contestazione alla società di violazioni dell'art. 21 del richiamato D.P.R. n. 303 del 1956;
d) la progressiva modificazione degli impianti secondo le prescrizioni dell'autorità sanitaria.
Sussistono le carenze di motivazione lamentate dai ricorrenti in ordine a tutte queste affermazioni, ed è palese la illogicità della affermazione che le stesse avrebbero carattere oggettivo.
E', infatti, innanzi tutto evidente, in via generale, come non vi sia un dato più relativo e maggiormente soggettivo, della efficacia causale su un organismo umano di un fattore tossico: pur essendo incontrovertibile la pericolosità della polvere di amianto, la sua incidenza sui diversi apparati individuali non è riducibile ad una costante. E ciò è particolarmente vero per l'amianto, proprio come fatture patogeno del mesotelioma; aspetto questo molto superficialmente esaminato dalla impugnata sentenza.
La distanza del luogo di svolgimento del lavoro è un elemento di valutazione di per sé ambiguo, ove non posto in correlazione con le caratteristiche dell'ambiente (chiuso o aperto, aerato o no, munito di aspiratori o no, polveroso o no: Cass. 8 marzo 1991, n. 2441).
Quanto alla mancata contestazione delle violazioni, questa non equivale, e non ne ha certo il carattere oggettivo, ad accertata assenza di violazioni, specialmente allorché, come nel caso in esame, esisteva un materiale probatorio, in senso contrario, del quale è stata omessa la valutazione (Cass. 20 agosto 1991, n. 8970).
Infine, per quanto concerne l'adeguamento tecnologico della datrice di lavoro ai livelli massimi consentiti dalla normativa specialistica antinfortunistica, a parte la genericità della argomentazione che non si addentra nella identificazione delle misure adottate, tale argomento ricade in quello già esaminato, e confutato, del carattere esaustivo di tale disciplina specialistica, laddove, come si è visto, occorre altresì tener conto dei criteri generali dettati dall'art. 2087 cod. civ., e di tutte le norme generiche di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro e per le lavorazioni insalubri.
La impugnata sentenza, pertanto, è incorsa nel difetto di motivazione e nella illogicità censurata dai ricorrenti; ne conseguono l'accoglimento del ricorso, la cassazione della impugnata sentenza ed il rinvio per nuovo esame del gravame al Tribunale di Modena, che provvederà anche sulle spese del procedimento di cassazione, dando applicazione al seguente principio di diritto:
le norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie sul lavoro costituiscono un'applicazione specifica del più ampio principio contenuto nell'art. 2087 cod. civ., rispetto al quale la mancata violazione di quelle norme non è di per sé sufficiente ad escludere la responsabilità dell'imprenditore; l'art. 2087 cod. civ., si atteggia anche come norma di chiusura del sistema antinfortunistico, nel senso che, anche dove faccia difetto una specifica misura preventiva, la disposizione suddetta impone al datore di lavoro di adottare comunque le misure generiche di prudenza, diligenza e la osservanza delle norme tecniche e di esperienza; l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per infortunio sul lavoro o malattia professionale, opera esclusivamente nei limiti posti dall'art. 10 del D.P.R. n. 1124 del 1965 e per i soli eventi coperti dall'assicurazione obbligatoria, mentre qualora eventi lesivi eccedenti tale copertura abbiano comunque a verificarsi in pregiudizio del lavoratore e siano casualmente ricollegabili alla nocività dell'ambiente di lavoro, viene in rilievo come fonte della suddetta responsabilità la norma dell'art. 2087 cod. civ., la quale impone all'imprenditore l'obbligo di adottare, indipendentemente dalle disposizioni antinfortunistiche, predisposte dalla legge in via generale o in relazione a determinate attività lavorative, tutte le cautele necessarie, secondo l'esperienza e la tecnica, a tutelare la integrità fisica dei dipendenti, anche quando questi siano stati regolarmente assicurati; incorre in insufficiente motivazione ed in error in procedendo il giudice di merito che, nell'esaminare una domanda di risarcimento dei danni ex art. 2087 cod. civ. da parte degli eredi di un lavoratore addetto ad una lavorazione con l'amianto, deceduto per mesotelioma, ometta di esaminare le testimonianze raccolte sulla assenza di cautele nella lavorazione, soltanto in virtù della circostanza che il detto lavoratore non si era ammalato di asbestosi, della circostanza che la datrice di lavoro non risultava aver avuto contestazioni per violazioni dell'art. 21 del D.P.R. n. 303 del 19 marzo 1956 e della circostanza che non era risultata accertata, in sede di consulenza tecnica, una concentrazione di fibre di amianto, nell'atmosfera del luogo di lavoro, superiore a quella massima consentita dalle norme all'epoca vigente.
Per questi motivi
La Corte accoglie il ricorso, cassa la impugnata sentenza e rinvia al Tribunale di Modena per nuovo esame del gravame e per provvedere in ordine alle spese del procedimento di cassazione.
CORTE DI CASSAZIONE Sez. pen. - Sentenza 11 giugno 1997, n. 5587
Pres. Pioletti - Est. Imposimato (ric. Masoero)
Riferimento normativo: art. 34, D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277
Sicurezza del lavoro - Lavori di demolizione e rimozione dell'amianto - Omessa predisposizione del piano di lavoro di cui all'art. 34, D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277 - Reato omissivo con effetti permanenti - Responsabilità del datore di lavoro
(Omissis)
Fatto e diritto
Con sentenza del 30 maggio 1996, il Pretore di Torino condannava Piergiorgio Masoero alla pena di quindici milioni di ammenda:
1) per il reato di cui agli artt. 34 e 50 lettera a) D.Lgs. n. 277/1991 perché ometteva di predisporre un piano di lavoro, prima dell'inizio dei lavori di demolizione e rimozione di materiali contenenti amianto presso la scuola "A. Righi" di Corso Grosseto n. 112 a Torino.
Reato accertato in Torino il 2 giugno 1994 e di quindici milioni di ammenda per
2) il reato di cui agli artt. 34 e 50 lettera a) D.Lgs. n. 277/1991 perché ometteva di predisporre un piano di lavoro, prima dell'inizio dei lavori di demolizione e rimozione di materiali contenenti amianto presso la scuola "Abba" di corso Mamiani n. 1 accertato a Torino il 27 maggio 1994.
Contro la sentenza ricorre per Cassazione Gianfranco Bonati per Piergiorgio Masoero deducendo:
1) violazione di legge in relazione agli artt. 34 e 50 D.Lgs. n. 277/1991, 40, 157 e 158 cod. pen. per mancata applicazione della prescrizione essendo decorso il termine a partire dal 3 dicembre 1991, entro il quale il datore di lavoro avrebbe dovuto predisporre il piano previsto ex art. 34, D.Lgs. n. 277/1991, trattandosi di reato omissivo proprio (o istantaneo) che si perfeziona con lo spirare del termine indicato dalla legge.
2) Violazione di legge in ordine alla omessa motivazione in ordine alla sussistenza del reato ed alla mancata riduzione nel massimo della pena edittale per effetto della concessione delle attenuanti generiche.
Il primo motivo è infondato.
Correttamente il Pretore di Torino rileva che nel caso di specie si è in presenza di reato omissivo con effetti permanenti che decorrono dal momento dell'avviamento dei lavori senza il relativo piano e si protraggono per tutto il periodo di svolgimento dei lavori di demolizione o di rimozione e che si possono esplicare anche oltre il completamento delle opere, fin quando sussiste il pericolo per il bene giuridico tutelato.
Nell'argomentare a favore della tesi della natura di reato omissivo con effetti permanenti, giustamente il Pretore fa riferimento non solo alla lettera della legge ma anche alla "ratio" della norma incriminatrice. Ed osserva che dall'art. 34 D.Lgs. si può dedurre il "dies a quo" degli effetti del reato, fissato al momento dell'inizio dei lavori, mentre nella norma non vi è alcun riferimento alla fine degli effetti pericolosi della condotta antigiuridica. Ciò è tanto più vero in quanto la norma in questione non è rivolta solo alla tutela dei lavoratori dagli effetti nocivi ma anche alla tutela della salute della popolazione e dell'ambiente esterno.
Afferma testualmente il primo comma dell'art. 34 del D.Lgs. n. 277 del 15 agosto 1991 che "il piano di cui al comma 1 prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione dell'ambiente esterno" e non è dubitabile che gli effetti pericolosi per la mancata attuazione di un piano di lavoro che preveda la rimozione dell'amianto ovvero dei singoli materiali contenenti l'amianto, si sono protratti anche dopo l'inizio dei lavori.
E' insegnamento costante della Suprema Corte che i reati omissivi istantanei sono configurabili solo in relazione ad un obbligo perentoriamente sottoposto a termine (entro tale termine e non oltre), la cui inosservanza produce, in modo definitivo, la lesione dell'interesse protetto dalla norma. Quando, invece, come nel caso di specie, il termine non è perentorio, in guisa che non preclude all'obbligato la possibilità dell'adempimento dopo che è trascorso il determinato periodo di tempo, non cessano, all'inutile scadenza, nè il dovere né la responsabilità per l'inadempimento, ed anzi la scadenza del termine segna, come nel caso in esame, l'inizio dello stato antigiuridico, che si protrae nel tempo come lesione dell'interesse protetto dalla norma penale (Cass. sez. III sent. del 18 aprile 1996 Pres. Vinci Orlando rel. Leone imp. Fasolino).
Nella ipotesi di cui all'art. 34 del D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, la norma si limita a stabilire che il piano con tutte le misure indicate al comma 3 (rimozione dell'amianto, fornitura ai lavoratori di appositi mezzi individuali di protezione, adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori, adeguate misure per la protezione dei terzi, etc.), debba essere predisposto prima dell'inizio dei lavori medesimi. Ciò significa che il piano "de quo" deve essere eseguito almeno da quel momento, mentre l'obbligo permane ugualmente anche in seguito all'inizio dei lavori medesimi.
Quanto agli altri motivi dedotti - carenza di motivazione in ordine alla sussistenza del reato e alla mancata applicazione nel massimo delle attenuanti generiche - essi sono infondati. La impugnata sentenza fornisce adeguata motivazione sia circa il fatto che il piano dei lavori non era stato predisposto ed inviato alla USL - diversamente l'organo di vigilanza avrebbe potuto controllare l'inizio, lo svolgimento, le modalità e la fine dei lavori e di intervenire e di evitare il protrarsi degli effetti del reato fino al maggio 1994; sia in ordine alla scelta della pena pecuniaria in luogo della pena detentiva, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 133 del cod. pen.
Per questi motivi
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
CORTE DI CASSAZIONE - Sez. pen. - Sentenza 28 gennaio 1997, n. 521
Pres. Scorzelli - Est. De Grazia (ric. INAIL, Giannitrapani e altri)
- Esposizione alla polvere di amianto - Tumori dei lavoratori esposti - Omissione di cautele antinfortunistiche - Nesso di causalità tra omissione di cautele e malattia dei lavoratori - Sussistenza qualora, secondo le leggi scientifiche, è molto probabile che se fosse stata tenuta la condotta dovuta non si sarebbe verificato l'evento
Fattispecie: eccesso di concentrazione di polveri di amianto in uno stabilimento
(Omissis)
Osserva in fatto
Con sentenza del 18 giugno 1993 il Tribunale di Casale Monferrato condannava, per il delitto di omicidio colposo in danno di lavoratori nella fabbrica Eternit di Casale Monferrato, Giannitrapani Luigi, Tavella Giuseppe, Parodi Giovanni Battista e Reposo Luigi, irrogando la pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ciascuno al Giannitrapani ed al Parodi, anni uno al Tavella ed anni due al Reposo.
Li condannava al risarcimento dei danni, da liquidare in separata sede, in favore delle costituite parti civili Brillowska Hanna e Coppo Marco, eredi di Coppo Evasio, ed in favore delle Organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, INAIL, Comune di Casale Monferrato.
Assolveva - con varie formule - dai reati di lesioni colpose gravi Mittelholzer Leodegar, Bertolotto Claudio e Meda Marco, dai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi Bontempelli Ezio perché preposto e non dirigente dello stabilimento Eternit, dai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi Aula Giacomo perché subentrato in azienda quando il lavoratore Coppa Evasi era già deceduto, dagli analoghi reati Baiardo Giovanni, Verzani Pratonieri Alessandro, Vinch Karel Clement e Vaccari Benito, nonostante il predetto fosse deceduto.
Il Tribunale escludeva per tutti i condannati l'aggravante della colpa con previsione - articolo 61, n. 3, cod. pen. - e l'ipotesi di colpa conseguente alla inosservanza del divieto di cui all'articolo 157, D.P.R. n. 1124/1965.
Si addebitava agli imputati condannati una condotta di cooperazione colposa caratterizzata da inosservanza di disposizioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro. Si specificava che l'inosservanza della normativa in materia era consistita nella mancata o insufficiente o tardiva adozione di accorgimenti tecnici idonei all'abbattimento, all'aspirazione e al contenimento delle polveri di amianto presenti in tutti i reparti dello stabilimento e da cui avevano avuto origine le affezioni asbestoniche in atti documentate, nel non avere edotto i dipendenti dei rischi che comportava la lavorazione cui erano adibiti in considerazione anche della struttura del ciclo produttivo vigente in azienda fino al 1974 e nell'avere affidato ai dipendenti riconosciuti portatori di malattie professionali le stesse mansioni che esercitavano prima, allorché si erano create le condizioni per la loro contrazione. Si specificavano i periodi per i quali gli imputati rispondevano e le qualità di ognuno.
Avverso la sentenza proponevano appello il P.M. e gli imputati condannati, Giannitrapani, Tavella, Parodi e Reposo e le parti civili INAIL, CISL, UIL.
Nelle more del giudizio di appello, la Corte di Torino con sentenza del 14 marzo 1995 dichiarava non doversi procedere nei confronti di Vaccari Benito in quanto deceduto e con ordinanza del 22 marzo 1995 dichiarava la inammissibilità del gravame proposto dalle parti civili INAIL - CISL - UIL per omessa presentazione dei motivi.
Con successiva sentenza emessa in Camera di Consiglio - si era proceduto con rito abbreviato - la Corte di appello di Torino così decideva:
1) dichiarava la inammissibilità dell'appello del P.M. sui capi di sentenza che avevano prosciolto dai reati di lesioni colpose gravi, per violazione della lett. A), primo comma, articolo 443 cod. proc. pen., tendendo l'appello del P.M. ad ottenere una diversa formula e cioè declaratoria di estinzione per prescrizioni in luogo del proscioglimento nel merito;
2) per Giannitrapani Luigi:
- dichiarava prescritti - decorsi anni 15 - i reati di omicidio colposo in danno dei lavoratori De Marchi, Raso e Zavattaro Luigi;
- dichiarava prescritti, previa declaratoria di prevalenza delle attenuanti generiche sulla riconosciuta aggravante, i reati di omicidio colposo in danno di Rocca Mario, Coppo Evasio, Incerti Taddei Maria Teresa, Piluso Valentino, Perracino Giovanni, Poletti Luigi, Scagliotti Sergio;
- confermava la condanna per il solo omicidio di Dellosta Mario, riducendo la pena a mesi quattro di reclusione, con doppi benefici;
3) per Tavella Giuseppe:
- lo assolveva dagli omicidi colposi in danno di Dellosta e Piluso Valentino, per non aver commesso il fatto;
- confermava le restanti assoluzioni;
- eliminava nei suoi confronti i capi di sentenza prevedenti la condanna in favore delle parti civili;
4) per Parodi Giovanni Battista:
- dichiarava prescritti i reati di omicidio colposo in danno di Botta, De Marchi, Raise, Ufimaro, Zavattaro Luigi;
- dichiarava prescritti, previa declaratoria di prevalenza delle attenuanti generiche sulla riconosciuta aggravante, i reati di omicidio colposo in danno di Catalano Antonio, Racca, Pavesi, Fregosi, Zelanda, Perracino, Pugno, Rubinato, Scagliotti Sergio;
- confermava la condanna per gli omicidi colposi Dellosta e Catalano e rideterminava la pena in mesi otto di reclusione, con doppi benefici;
- confermava le disposizioni civili in favore di Brillowska Hanna e Coppo Marco ed in favore di CGIL, CISL, UIL, INAIL e Comune di Casale Monferrato;
- lo condannava al pagamento, in solido con il Baiardo, delle spese in favore degli eredi di Pavesi Mario;
- lo assolveva dall'omicidio colposo in danno di Zavattaro Evasio perché il fatto non sussiste;
- confermava le restanti assoluzioni con formula "perché il fatto non sussiste";
5) per Reposo Luigi:
- dichiarava prescritti i reati di omicidio colposo in danno di Costanzo G. Battista, Incerti, Perracino, Poletti, Scagliotti Sergio, Zelanda, Rocco e Fregosi;
- confermava, nei suoi riguardi, le disposizioni civili in favore di CISL, UIL, CGIL, INAIL, Comune di Casale, in solido con Giannitrapani, Parodi, Vinch Karel, Verzani Pratonieri;
- lo assolveva dall'omicidio colposo in danno di Zavattaro Evasio "perchè il fatto non sussiste";
- confermava le assoluzioni già pronunciate dal Tribunale di Casale con formula "perchè il fatto non sussiste";
6) per Baiardo Giovanni:
- dichiarava prescritti i reati di omicidio colposo in danno di Botto e Ufimaro;
- dichiarava prescritti previa declaratoria di prevalenza delle attenuanti generiche sulla riconosciuta aggravante, i reati in danno di Bientro, Carretti, Pavesi Mario, Pugno, Rubinato, Scagliotti Remo;
- lo condannava al pagamento, in solido con il Parodi, delle spese in favore degli eredi Pavesi;
- confermava le già avvenute assoluzioni per Isolini e Prete;
7) per Vezzani Pratonieri Alessandro:
- dichiarava prescritti gli omicidi colposi in danno di Bertazzo, Coppa, Dellosta, Rocca, Boccalatte, Marzoglio, Mazzucco, Carrera Lino, Mereatur, Magnani, Maiorana, Trosello e Valleggia;
- lo condannava per gli omicidi Bobba e Maiorana alla pena di mesi cinque e giorni venti di reclusione, con doppi benefici;
- lo condannava al risarcimento dei danni, in solido con Giannitrapani, Parodi, Reposo e Vinch in favore delle parti civili CGIL-CISL-UIL, Comune di Casale, eredi di Carrara Lino;
- lo assolveva dall'omicidio colposo in danno di Costanzo Giovanni perché il fatto non sussiste;
- confermava le assoluzioni "perché il fatto non sussiste" dagli omicidi colposi di Di Giovanni, Festugati, Patrucco Marco, Russo Giovanni, Re, Suoni;
8) per Vinch Karel Clement:
- dichiarava, previa declaratoria di prevalenza delle attenuanti generiche sulla riconosciuta aggravante, prescritti i reati di omicidio colposo in danno di Costanza, Fregosi e Zelanda;
- lo condannava per l'omicidio colposo in danno di Catalano a mesi se e giorni venti di reclusione, con doppi benefici;
- lo condanna al risarcimento dei danni, in solido con Giannitrapani, Parodi, Reposo e Vezzani Pratonieri, in favore di CGIL-CISL-UIL- INAIL, Comune di Casale;
9) confermava nel resto la sentenza appellata.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Torino propongono ricorso per cassazione l'INAIL ai fini civili e gli imputati Giannitrapani, Parodi, Reposo, Baiardo, Verzani Pratonieri, Vinch Karel.
L'INAIL propone due doglianze di fondo.
Sostiene con la prima che per effetto della normativa speciale e di quanto disposto dall'articolo 2087 cod. civ., andava affermata la responsabilità di tutti gli imputati. E deduce con la seconda la illogicità della motivazione supportante il giudizio di prevalenza delle circostanze attestanti su quelle aggravanti (con le annesse conseguente ostative ad alcune declaratorie di prescrizione).
Il Baiardo, il Vezzani Pratonieri ed il Vinch Karel deducono, a sostegno dei loro ricorsi proposti con atto unico, i seguenti motivi:
1) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (articolo 40 cod. pen.) per essere mancante e, comunque, manifestamente illogica la motivazione in ordine al nesso di causalità tra gli eventi e la condotta degli imputati;
2) erronea applicazione della legge penale e in particolare dell'articolo 43, 3° comma, cod. pen. (impropriamente indicato come comma 1°).
Giannitrapani, Parodi e Reposo con distinti ricorsi deducono motivi comuni, e cioè:
a) manifesta illogicità della motivazione per contraddittorietà con altre parti del provvedimento impugnato in relazione al giudizio sulla colpa;
b) violazione ed erronea interpretazione degli articoli 40 e 41 cod. pen.;
c) violazione ed erronea interpretazione dell'articolo 74 cod. pen.;
d) assenza di motivazione ed erronea interpretazione in ordine all'ammissibilità dell'impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di primo grado, nonché violazione delle norme concernenti l'effetto devolutivo dell'impugnazione.
Tanto premesso in fatto,
Osserva in diritto
Vanno accolte "in toto" le richieste del P.G.
A - Non ha fondamento e va pertanto rigettato il ricorso proposto ai fini civili dell'INAIL.
Invero, i punti sui quali l'INAIL si sofferma trovano nella sentenza impugnata appagante e logica motivazione. Mentre i principi applicati sono tutti giuridicamente corretti.
Occorre chiarire che le lagnanze dell'INAIL riguardano pronunzie assolutorie (emesse o confermate) relative ad omicidi colposi variamente addebitati.
1. Si lamenta l'INAIL dell'assoluzione degli imputati Giannitrapani e Tavella in relazione rispettivamente agli omicidi in danno di Zavattaro Evasio e in danno di eluso Valentino e Dellosta Mario.
2. Si duole inoltre della conferma delle assoluzioni dell'imputato Vezzani Pratonieri Alessandro per gli omicidi in danno di Festugato, Russo, Patrucco, Suani, Re, Cattaneo e Di Giovanni e dell'imputato Vinch Karel Clement per due omicidi.
3. Si duole, infine, che altri omicidi siano stati dichiarati prescritti su applicazione di attenuanti generiche ritenute illogicamente prevalenti sulle aggravanti contestate.
Ciò posto, rileva il Collegio che in riferimento alle assoluzioni sub 1 la sentenza impugnata motiva in modo diverso: per Giannitrapani, giudica non sussistenti prove certe circa la vera causa della morte dello Zavattaro, se cioè causata detta morte dall'assorbimento di polvere di amianto o da altri fattori; per il Tavella, invece, evidenzia che l'intera esposizione dei due lavoratori deceduti (Peluso e Dellosta) avvenne sotto altri dirigenti Eternit, evidenzia cioè la totale estraneità dell'imputato alle due morti.
Orbene, l'INAIL non aggredisce criticamente le ragioni assolutorie addotte dai giudici "a quibus", ragioni che sono di puro fatto, e si limita, invece, ed espone considerazioni di diritto (relative all'articolo 2087 cod. civ. e alla normativa speciale) corrette bensì, ma non pertinenti ai motivi che sono a base del "decisum".
Lo stesso è a dirsi per la doglianza sub 2, dato che anche l'assoluzione di Vezzani Pratonieri e Vinch Karel in ordine agli indicati omicidi sopraindicati si fonda su motivi di fatto (decessi non riconducibili all'esposizione ad amianto: su questo punto la sentenza impugnata recepisce la pronuncia di 1° grado).
Per quanto attiene alla doglianza sub 3, nessuna illogicità si rinviene nella decisione della Corte di merito. La motivazione da questa esposta è, invero, talmente lineare, chiara e congrua da respingere ex se l'addebito dell'INAIL. Vale la pena, a dimostrazione, riportarne qui il testo integrale.
"Questa Corte" - così il giudice "a quo" si esprime - "opina che le attenuanti generiche vadano riconosciute a tutti gli imputati per cui vi è giudizio di responsabilità e sempre con giudizio di prevalenza sulle aggravanti e ne espone le ragioni in questa sede una volta per tutte". "La gravità" - così il predetto giudice continua - "delle conseguenze per le vittime, il rispetto che è loro dovuto, il clamore dei fatti, il grave impatto sociale e ambientale non devono far dimenticare quello che era il contesto in cui tutti gli imputati ebbero a svolgere le loro funzioni dirigenziali ovvero di rappresentanza |