Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976 n.1026 Regolamento di esecuzione della legge 30 dicembre 1971, n.1204, sulla tutela delle lavoratrici madri OMISSIS Art. 5 Il divieto di cui all'art. 3, primo comma, della legge(1) si intende riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa. I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dello stesso articolo, sono i seguenti: A) Quelli previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1976, n.432, recante la determinazione dei lavori pericolosi, faticosi e insalubri ai sensi dell'art. 6 della legge 17 ottobre 1967, n.977, sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti. B) Quelli indicati nella tabella allegata al D.P.R.19 marzo 1956, n.303, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto; C) Quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, numero 1124, e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto; OMISSIS |
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