Decreto 20 giugno 1988 Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale Nuova tabella dei tassi di premio supplementare per l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi, e relative modalità di applicazione. omissis Art. 1 E approvata, nel testo annesso al presente decreto e con effetto dal 1° luglio 1988, la nuova tabella dei tassi per la determinazione del premio supplementare per l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi, e relative modalità di applicazione. Art. 2 L'assicurazione contro la silicosi per il settore delle aziende produttrici di laterizi regolata secondo le norme di carattere generale. Art. 3 Sono abrogati i decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 7 ottobre 1977 e 1i febbraio 1979. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Allegato Percentuale di incidenza dei salari specifici riflettenti i lavoratori esposti al rischio della silicosi ed asbestosi sul complesso delle mercedi erogate a tutti i lavoratori. Quota di aumento da apporsi al tasso stabilito in base al decreto ministeriale 18 giugno 1988 (decreto di approvazione della tariffa dei premi) concernente le tariffe dei premi per l'assicurazione di tutti i lavoratori. Fino a 0,01 per cento 2,00 per mille(1) 0,02 - 2,50 4,50 2,51 - 5,00 7,00 5,01 - 7,50 9,00 7,51 - 10,00 11,50 10,01 - 12,50 14,00 12,51 - 15,00 16,00 15,01 - 17,50 18,50 17,51 - 20,00 20,50 20,01 - 22,50 23,00 22,51 - 25,00 25,50 25,01 - 27,50 27,50 27,51 - 30,00 30,00 30,01 - 32,50 32,00 32,51 - 35,00 34,50 35,01 - 37,50 37,00 37,51 - 40,00 39,00 40,01 - 42,50 41,50 42,51 - 45,00 43,50 45,01 - 47,50 46.00 47,51 - 50,00 48,50 50,01 - 52,50 50,50 52,51 - 55,00 53,00 55,01 - 57,50 55,00 57,51 - 60,00 57,50 60,01 - 62,50 60,00 Percentuale di incidenza dei salari specifici riflettenti i lavoratori esposti al rischio della silicosi ed asbestosi sul complesso delle mercedi erogate a tutti i lavoratori Quota di aumento da apportarsi al tasso stabilito in base al decreto ministeriale 18 giugno 1988 (decreto di approvazione della tariffa dei premi) concernente le tariffe dei premi per l'assicurazione di tutti i lavoratori 62,51 - 65,00 per cento 62,00 per mille 65,01 - 67,50 64,50 67,51 - 70,00 66,50 70,01 - 72,50 69,00 72,51 - 75,00 71,50 75,01 - 77,50 73,50 77,51 - 80,00 76,00 80,01 - 82,50 78,00 82,51 - 85,00 80,50 85,01 - 87,50 83,00 87,51 - 90,00 85,00 90,01 - 92,50 87,50 92,51 - 95,00 89,50 95,01 - 100,00 92,00 MODALITA DI APPLICAZIONE DELLA TABELLA DEI TASSI PER LA DETERMINAZIONE DEL PREMIO SUPPLEMENTARE CONTRO LA SILICOSI E L'ASBESTOSI. Art. 1 - Tasso medio per la determinazione del premio supplementare 1.Il tasso medio per la determinazione del premio supplementare previsto dall'art. 153 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive integrazioni e modifiche, da corrispondersi dai datori di lavoro per l'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi, viene fissato in conformità all'apposita tabella stabilita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art. 154 del citato testo unico, in relazione all'incidenza delle retribuzioni specifiche, riflettenti i dipendenti esposti ad inalazioni di silice libera o amianto in concentrazione tale da determinare il rischio, sul complesso delle retribuzioni erogate a tutti i dipendenti assicurati dello stesso stabilimento, opificio, cantiere, ecc. 2. Nel calcolo del rapporto di incidenza di cui al comma precedente, sono considerate retribuzioni specifiche quelle afferenti alle giornate di paga dei dipendenti adibiti alle lavorazioni morbigene, anche nel caso in cui detta adibizione sia limitata a parte delle giornate stesse. 3. Ove il datore di lavoro eserciti in pi luoghi lavori classificabili alla stessa voce di tariffa inclusi in un unica posizione assicurativa e solo per alcuni di detti lavori sussista il rischio di silicosi- asbestosi, il rapporto di incidenza sarà determinato assumendo a base del calcolo del premio le retribuzioni specifiche e complessive del singolo lavoro che comporta il rischio. Art. 2 - Oscillazione del tasso medio 1. Il tasso per il calcolo del premio supplementare potrà essere applicato in misura inferiore o superiore rispettivamente a non pi del dieci per cento di quello indicato nella tabella, in rapporto alla effettiva entità intrinseca del rischio, ed a non pi del venticinque per cento in relazione all'attuazione o meno, da parte del datore di lavoro, di specifiche misure di igiene del lavoro e di mezzi di prevenzione delle due citate malattie professionali. 2. Il datore di lavoro per ottenere la riduzione di cui al comma precedente deve spedire alla sede dell'INAIL territorialmente competente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, una istanza motivata, fornendo i dati e la documentazione riguardanti l'entità intrinseca del rischio e delle specifiche misure di igiene del lavoro e di prevenzione adottate.(2) 3. In caso di accorgimento, la riduzione connessa alla effettiva entità intrinseca del rischio ha effetto da primo giorno del mese successivo a quello di spedizione dell'istanza stessa salvo quando il datore di lavoro abbia documentato una diversa entità intrinseca del rischio e la sua decorrenza; la riduzione connessa all'attuazione di specifiche misure di igiene del lavoro e di mezzi di prevenzione ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sono state adottate le predette misure ed i mezzi citati.(3) 4. Qualora l'istanza di riduzione sia presentata nei termini previsti per la denuncia dei lavori, la riduzione, se accordata, decorre dalla data di inizio dei lavori stessi. Art. 3 - Variazione del tasso medio 1. L'INAIL qualora risulti una entità intrinseca del rischio superiore a quella desumibile dalla denuncia dei lavori o la mancata osservanza da parte del datore di lavoro delle specifiche misure di igiene del lavoro e di prevenzione previste dalle norme che disciplinano la materia, procede alla rettifica del tasso secondo i criteri di cui al precedente art.2. Il relativo provvedimento comunicato dall'INAIL al datore di lavoro, con adeguata motivazione, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, e decorrere dalla data in cui doveva essere applicata l'esatta misura del tasso di premio supplementare. Art. 4 - Contenzioso amministrativo 1. Avverso i provvedimenti dell'INAIL riguardanti la misura del tasso di premio supplementare, ai sensi del precedente art.2, il datore di lavoro può ricorrere direttamente alla commissione di cui all'art. 39 del citato testo unico nel termine e secondo le modalità previsti dagli articoli 45 e seguenti del testo unico medesimo, oppure presentare alla competente sede territoriale dell'INAIL opposizione da spedire, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni dal ricevimento dei provvedimenti stessi. 2. Decorsi centoventi giorni dalla data di ricevimento della opposizione senza che sia intervenuta una pronuncia dell'INAIL, l'opposizione stessa si intende respinta. 3. Se l'opposizione viene in tutto o in parte respinta dall'INAIL oppure nel caso di mancata pronuncia dell'INAIL stesso nel termine di cui al precedente comma il datore di lavoro può proporre ricorso alla predetta commissione nel termine e con le modalità previsti dagli articoli 45 e seguenti del menzionato testo unico. Il provvedimento dell'INAIL di rigetto totale o parziale dell'opposizione deve essere adeguatamente motivato.(3) 4. Nella opposizione alla sede dell'INAIL o nel ricorso alla commissione medesima, il datore di lavoro deve specificare per quali elementi contenuti nel provvedimento impugnato vengono formulate eccezioni ed i motivi delle eccezioni stesse. 5. Avverso le decisioni della citata commissione il datore di lavoro può proporre, nel termine e con le modalità previste dall' art. 49 del menzionato testo unico, ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale decide in modo definitivo. Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo che il Ministero non ritenga di disporre la sospensione degli effetti della decisione emanata dalla suddetta commissione. Art. 5 - Pagamento del premio in caso di ricorso 1. Il datore di lavoro che promuove ricorso alla citata commissione, ai sensi del precedente art. 4, deve effettuare il pagamento del premio supplementare nella misura in vigore alla data del provvedimento che ha dato origine al ricorso. 2. Intervenuta la decisione della predetta commissione, il premio supplementare liquidato in base alla misura del tasso fissata dalla stessa, con conguaglio da effettuare ai sensi del secondo comma dell'art. 45 del menzionato testo unico. Art. 6 - Norme transitorie 1. Per le attività assicurate anteriormente al 1i luglio 1988, l'INAIL, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da spedire entro i sei mesi successivi a quello di pubblicazione del decreto ministeriale di approvazione della tabella dei tassi medi per la determinazione del premio supplementare contro il rischio di silicosi ed asbestosi da valere con effetto 1i luglio 1988, comunica al datore di lavoro la nuova misura del tasso medio di premio supplementare per la predetta assicurazione, calcolata sulla base della percentuale di incidenza di cui al precedente art.1 che ha dato luogo alla determinazione del tasso di premio anticipato per l'anno 1988. 2. L'oscillazione del tasso supplementare eventualmente applicata ai sensi dell'art.2 del decreto ministeriale 14 novembre 1978 deve essere mantenuta sul nuovo tasso medio di premio supplementare rapportandola proporzionalmente alla nuova misura dell'oscillazione stabilita dal precedente art. 2. Art. 7 - Norma di rinvio 1. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti modalità , valgono, ove compatibili, le disposizioni contenute nelle modalità per l'applicazione della tariffa e per il pagamento dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. |
|||
| . |