NORMATIVE AMIANTO  


Decreto 14 maggio 1996

Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992 , n. 257, recante Norme relative alla cessazione dell'impiego dell amianto.

(art.1 - allegato 1)

Omissis

Art. 1
Gli interventi di bonifica dei siti industriali dismessi, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, devono essere attuati in base alle normative e metodologiche tecniche, riportate in allegato 1 del presente decreto, di cui costituiscono parte integrante.


Omissis

ALLEGATO 1

NORMATIVE E METODOLOGIE TECNICHE PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO, IL CONTROLLO E LA BONIFICA DI SITI INDUSTRIALI DISMESSI.

Premessa
La presente normativa si applica:

a) alle aree ed agli edifici industriali in cui la contaminazione proviene dalla lavorazione dell'amianto o di prodotti che lo contengono (quindi siti industriali dismessi)
b) alle altre situazioni in cui l'eventuale inquinamento da amianto determinato dalla presenza di locali adibiti a stoccaggio di materie prime o manufatti o dalla presenza di depositi di rifiuti.


Ai fini della bonifica le situazioni di queste aree possono risultare molto diverse fra di loro anche in relazione alla differente tipologia industriale.
In considerazione di ci per ogni intervento dovrà essere presentato all'Azienda U.S.L. competente per territorio il piano di lavoro di cui all'art. 34 del D.Lg.vo 277/91 con i seguenti allegati:
- Autorizzazione discarica (copia)
- Autorizzazione trasportatore (copia)
- Nominativi del personale impegnato in cantiere con i rispettivi certificati di idoneità medica.(1)


A - SOPRALLUOGO RICOGNITIVO

Lo scopo del sopralluogo quello di evidenziare le situazioni di presenza residuale di amianto e di manufatti contenenti amianto.
Dal censimento dovranno emergere i seguenti elementi conoscitivi.

a) - presenza o meno di residui di manufatti (non pi commerciabili) e quindi da considerare come rifiuti da smaltire (indicare le quantità in metri cubi e in tonnellate);

b) - presenza o meno di sfridi delle lavorazioni, valutando la tipologia (rottami, polveri) dello sfrido - (indicare le quantità in metri cubi e in tonnellate);


c) - presenza o meno di residui di polveri contenenti amianto presenti in eventuali impianti di abbattimento (indicare le quantità in chilogrammi);


B - CAROTAGGIO DEI TERRENI PER EVIDENZIARE EVENTUALI MATERIALI INTERRATI
I sondaggi:

a) - dovranno essere eseguiti prendendo ogni possibile precauzione atta ad evitare il sollevamento di polveri nel corso della perforazione;
b) - saranno condotti per le profondità ritenute necessarie in relazione alla particolare situazione del sito da investigare e quindi la lunghezza degli stessi dovrà essere stabilita caso per caso;
c) - dovranno permettere il prelievo delle carote, ad esempio di 10 cm. di diametro, che dovranno essere sigillate e opportunamente conservate per il prelievo dei campioni da analizzare.

C - ANALISI DEI MATERIALI EVIDENZIATI DURANTE LE FASI A E B

I metodi di analisi dei materiali raccolti durante le attività ricognitive di cui ai punti A e B, sono quelli indicati negli allegati tecnici al D.M. 6/9/94.

D - LE OPERAZIONI DI BONIFICA

Le operazioni di bonifica dovranno tenere conto di quanto emerso durante le fasi conoscitive A, B, C; non potranno essere identiche in tutte le situazioni, ma dovranno essere modulate caso per caso in relazione alle particolari situazioni.

In linea di massima dovranno essere eseguite per fasi la cui effettiva successione nel piano di lavoro dovrà tenere conto della specifica situazione:

I FASE: eventuale rimozione delle coperture in amianto- cemento ;
II FASE: bonifica degli edifici;
III FASE: bonifica delle reti fognarie e delle fosse di decantazione;
IV FASE: bonifica dei terreni.


PRIMA FASE: eventuale rimozione delle coperture in amianto- cemento .

Seguire le procedure previste dal D.M. 6/9/94 - punto 7).(2)


SECONDA FASE: bonifica degli edifici

La bonifica di questi siti deve permettere di rimuovere le eventuali polveri depositate ed i materiali contenenti amianto come emerso durante le indagini conoscitive (vedi punti A/B/C).
I materiali di cui ai punti Aa/Ab/Ac, dovranno essere raccolti e smaltiti secondo procedure ad hoc in funzione della classificazione attribuita alle diverse tipologie di rifiuto.
Verificato che nei capannoni industriali e negli edifici esistenti nell'area non sono individuabili materiali contenenti amianto (fa eccezione la eventuale copertura in lastre o ondulati di amianto-cemento), la bonifica si fonda su una preventiva aspirazione delle polveri depositate con appositi aspiratori muniti di filtri assoluti e su di un lavaggio con idropulitrice od altra idonea strumentazione.

Il lavaggio sarà effettuato in modo accurato allo scopo di rimuovere completamente le polveri depositate.
Al termine di tale operazione i locali saranno lasciati in quiete per sette giorni; successivamente si procederà ad un accurato lavaggio dei pavimenti con acqua.
Tutte le acque risultanti dalle operazioni di pulizia, ad esempio con idropulitrici od altra idonea strumentazione, verranno convogliate, dopo il passaggio in pozzetti di filtraggio, ad una vasca di raccolta e decantazione, prima dell'invio al sistema fognario; dovrà essere rispettato il valore limite previsto dalla normativa vigente.

Alla fine della bonifica la vasca, tutti i pozzetti e le canalizzazioni verranno bonificati ed il materiale risultante, dopo l'analisi per la caratterizzazione del rifiuto, verrà inviato in idonea discarica.
Al termine delle operazioni di lavaggio verrà effettuato un controllo da parte dei competenti Organi territoriali di vigilanza prima di procedere ad un ulteriore trattamento di tutte le superfici con idonei materiali incapsulanti.
Tutti gli addetti all'operazione di bonifica dovranno utilizzare tute ad un pezzo del tipo a perdere, complete di cappuccio e calzari, nonché respiratori con filtro P3 a ventilazione assistita.

Essi dovranno disporre di spogliatoio con locali separati civile/lavoro del tipo previsto dal Decreto Ministeriale del 6/9/94.(3)

- Indicazione delle modalità di lavoro:

- Delimitazione dell'area di cantiere con nastro bicolore ed apposizione della prescritta cartellonistica di legge;
- Intervento di pulizia meccanica di pavimenti e pareti con idonei strumenti adatti a rimuovere amianto minimizzandone la dispersione ambientale.
- Raccolta ed insaccamento delle eventuali melme dei pozzetti per lo smaltimento finale (da effettuare dopo la terza fase di bonifica).


Il personale opererà indossando indumenti - tute con cappuccio, guanti e calzari a perdere - Le vie respiratorie saranno protette da maschere a filtro assoluti tipo P3.
Il personale operante uscirà dalla zona di lavoro seguendo il percorso specificato nel Decreto Ministeriale 6 settembre 1994(4) e pi precisamente:

a) - spogliatoio sporco: svestizione degli indumenti e collocazione degli stessi in appositi sacchi;
b) - locale docce - doccia pratica tenendo indossata la maschera;
c) - chiusa d'aria - l'operaio si toglie la maschera;
d) - spogliatoio pulito - deposito maschera e vestizione con gli indumenti personali.


Nel caso siano presenti materiali contenenti amianto utilizzati per la costruzione degli edifici o materiali coibentati a spruzzo si dovranno attivare procedure pi rigorose da valutare caso per caso nell'ambito del piano lavoro.

TERZA FASE: bonifica delle reti fognarie e delle fosse di decantazione.

Per quanto riguarda le reti fognarie e le fosse di decantazione la bonifica dovrà essere effettuata come segue:

a - nel caso in cui i materiali siano sotto forma di melme (ad esempio dopo la bonifica degli edifici con idropulitura) si procederà ad una rimozione senza la realizzazione di coperture e sistemi in depressione;

b - nel caso in cui i materiali siano sotto forma polverulenta dovrà essere realizzato il sistema di copertura in depressione così come previsto per la Quarta fase: bonifica dei terreni.
Nel caso a) il personale dovrà seguire le procedure previste dal D.M. 6/9/94 punto 7 Rimozione delle lastre in cemento- amianto .


Nel caso b) il personale dovrà seguire quanto indicato per la Quarta fase bonifica dei terreni.

QUARTA FASE: bonifica dei terreni

Sulla base della indagine di carotaggio si effettuerà la bonifica del suolo nei casi in cui sia previsto un riutilizzo del sito industriale che renda necessaria una escavazione del suolo stesso (fondazione o altro).
Nel caso di riutilizzo del sito con conservazione della situazione superficiale esistente ed in assenza di particolare situazioni a rischio derivanti dall'assetto idrogeologico del territorio, gli eventuali rifiuti interrati di amianto risultanti dal carotaggio potranno non essere rimossi dall'area.

In questo caso dovrà comunque essere data comunicazione alle Aziende U.S.L. competenti per territorio che vincoleranno il riutilizzo del sito stesso per utilizzazioni diverse da quella conservativa alla rimozione dell'amianto residuale.
La bonifica del suolo si eseguirà attuando la installazione di due sale tecniche spostabili realizzate con strutture in carpenteria metallica e rivestire con fogli di polietilene di adeguato spessore. Le sale saranno mantenute in depressione attraverso gruppi di aspirazione a filtrazione assoluta.

La prima sala avrà le dimensioni di metri 20 e 10 e sarà adibita alla decontaminazione ed al condizionamento dei cassoni di trasporto prima di essere allontanati. Le dimensioni della seconda sala saranno stabilite in funzione delle dimensioni dei cassoni di trasporto per consentirne una gestione corretta.
Il personale opererà indossando indumenti a perdere (tutte col cappuccio, guanti e calzari). Le vie respiratorie saranno protette da maschera a filtro assoluto tipo P3.

Il personale operante uscirà dalla zona di lavoro seguendo il dettato del D.M. del 6 settembre 1994.(4)

MONITORAGGI
Durante tutte e quattro le fasi si effettueranno i seguenti monitoraggi:

1 - Il personale impegnato nelle operazioni di bonifica verrà monitorato secondo quanto disposto dal D.Lg.vo 277/91.
2 - All'esterno dello stabilimento, durante l'intervento di bonifica, dovrà essere garantito un monitoraggio ambientale delle fibre aerodisperse nelle aree circostanti il cantiere di bonifica.



I criteri e le modalità del monitoraggio sono quelli indicati al punto 5a.11 del D.M. 6/9/94.(5)

E- CERTIFICAZIONE DELLA RESTITUIBILITA DEL SITO INDUSTRIALE BONIFICATO

Per certificare le restituibilità del sito bonificato, si adotteranno i criteri previsti nei punti 6a) e 6b) del D.M. 6/9/94 eventualmente adeguandoli caso per caso alla particolarità della situazione.(6)


 
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