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La normativa su classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze e preparati pericolosi.


1. La storia ed i contenuti
La direttiva madre CEE sulla classificazione imballaggio ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi (recepita in Italia con la legge 256 del 1974) la 548 del 1967 ed era inizialmente finalizzata soprattutto al libero scambio delle merci sul territorio della Comunità ; negli anni successivi ci si posti invece anche l'intento di promuovere la difesa dell'ambiente nonché la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, cambiando abbastanza radicalmente negli anni la "filosofia" e gli obiettivi da raggiungere. La Direttiva CEE 67/548 ha avuto 14 modifiche, ventotto adeguamenti, stata negli anni riempita di contenuti: simboli, classi di pericolo, frasi di rischio, criteri e metodi di classificazione.
L'obiettivo attuale quello di giungere alla conoscenza dei rischi associati all'Uso di sostanze chimiche il pi precocemente possibile e, per le nuove sostanze, prima della loro introduzione sul mercato e del conseguente uso di queste sostanze o di preparati commerciali che le contengano.
Una tappa molto importante in questo processo stata l'introduzione (con la sesta modifica Direttiva 79/831/CEE) della notifica delle nuove sostanze da parte dei produttori o importatori e dell'etichettatura provvisoria. Si ha cos un'assunzione di responsabilità da parte dei produttori e di controllo da parte della CEE sugli effetti indotti dall'uso di tali sostanze, attraverso la responsabilità dei singoli Stati membri che ricevono e "controllano" le notifiche. Non devono quindi essere commercializzati sostanze o preparati pericolosi senza etichetta n senza scheda dei dati di sicurezza.
L'obiettivo che si sono posti in ambito CEE con l'adozione di questa direttiva, stato quello che le nuove sostanze, prima di essere immesse sul mercato, debbano essere testate nelle loro caratteristiche chimico-fisiche e per la loro pericolosità (tossicità , nocività etc.) per l'uomo e per l'Ambiente. Per le nuove sostanze inoltre deve essere proposta, da parte dei produttori, la classificazione di pericolo e la conseguente etichettatura provvisoria (secondo i criteri dettati dalla normativa) in modo che sia nota la pericolosità di tutte le sostanze in uso, anche di quelle che non sono ancora comprese nell'Allegato I.
Quindi, almeno teoricamente, non possono essere commercializzati sostanze o preparati pericolosi senza che in etichetta e in scheda dei dati di sicurezza non vengano evidenziati i pericoli che presentano.
Per nuove sostanze si intende quelle immesse sul mercato dopo il 18/09/1981 e quelle preesistenti sul mercato a tale data, ma non comprese nell'inventario EINECS (che il compendio delle sostanze "identificate" come presenti, dapprima con l'inventario disposto d'Ufficio dalla Comunità : ECOIN-European Core Inventory, poi ampliato con la collaborazione di produttori di sostanze). Strumento essenziale per l'applicazione di questa normativa Allegato I alla direttiva madre 67/548. L'allegato contiene l'elenco (con relativa scheda) delle sostanze classificate ed etichettate ufficialmente dalla CEE e viene periodicamente arricchito di sostanze e aggiornato con degli adeguamenti alla direttiva 67/548. Tutte le nuove versioni devono essere recepite dagli Stati membri ed ogni nuova versione può contenere o sostanze aggiuntive rispetto a quelle precedentemente contenute o revisioni di classificazione alla luce di nuovi studi e nuovi dati di letteratura. l'Italia oggi al passo con l'Unione Europea sul recepimento degli adeguamenti riguardanti l'Allegato I. Infatti con il decreto 26 gennaio 2001, pubblicato sulla G.U. del 17/07/2001, stato recepito il 26° adeguamento (pubblicato a livello europeo insieme al 27° sulla G.U.CE L136 del 8 giugno 2000).
La direttiva 2001/59/CE (GUCE 21 agosto 2001 n° L 225) contiene il 28° adeguamento alla 67/548/CEE, mentre un ulteriore adeguamento al progresso tecnico si avuto, a livello europeo, con la direttiva 2001/60/CE (GUCE 22 agosto 2001-L 226).
Inoltre, con la direttiva 2001/58/CE (GUCE 7 agosto 2001-L 212) vengono modificate le modalità del sistema di informazione specifica (schede dati di sicurezza) concernente le sostanze e i preparati pericolosi e viene fornita anche una guida alla redazione delle schede. Tutte e tre queste direttive devono essere recepite dagli Stati Membri entro il 30 luglio 2002.

La scheda di ogni singola sostanza che compare in Allegato I contiene:

  • i nomi delle sostanze nelle varie lingue
  • i codici numerici di identificazione (n° CAS, n° CE, n° di indice)
  • le classificazioni e simboli di pericolosità , frasi di rischio R, consigli di prudenza S
  • le concentrazioni specifiche delle sostanze per le quali scatta un certo tipo di classificazione ed etichettatura dei preparati che le contengono (queste concentrazioni esistono soltanto per un certo numero di sostanze dell'Allegato I).

Con la settima modifica (Direttiva 92/32/CEE) stato fatto un ulteriore passo in avanti nel tentativo di conoscere la pericolosità delle sostanze: si parla infatti di "valutazione dei rischi" associabili all'Uso di sostanze in particolare le sostanze "indagate" sono quelle già esistenti sul mercato comunitario ed usate in quantità molto elevate.
La responsabilità della valutazione dei rischi di competenza dei singoli Stati membri a cui le sostanze sono notificate e sono codificati i criteri a cui tutti devono adeguarsi.
Il numero delle sostanze valutate e classificate aumenta quindi nel tempo e l'Allegato I viene periodicamente aggiornato tenendo conto di tutti i dati che via via vengono prodotti, pubblicati o comunque comunicati nel territorio dell'Unione Europea.
La finalità di promuovere la salute e la sicurezza degli utilizzatori di sostanze e preparati viene in parte raggiunta con l'adozione della Direttiva 91/155 CEE (recepita in Italia con il DM 46 del 28/1/92)) riguardante le schede dei dati di sicurezza dei preparati pericolosi. Le schede devono riportare sedici voci, tra cui composizione e informazioni sugli ingredienti, l'identificazione dei pericoli, misure per la manipolazione e lo stoccaggio, informazioni tossicologiche.
La Direttiva 92/32 CEE (settima modifica) introduce anche le schede dei dati di sicurezza per le sostanze pericolose (recepita in Italia con il D. Lgs. n° 52 del 3 febbraio 1997). Gli ultimi atti legislativi, a livello italiano, hanno recepito direttive europee accorpando in due decreti le normative riguardanti la classificazione, l'imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose (D. Lgs. n° 52 del 3 febbraio 1997 che attualmente la normativa di riferimento e che abroga la 256 del 1974) e dei preparati pericolosi (D. Lgs. n° 285 del 16 luglio 1998 che di fatto abroga il precedente decreto sui preparati pericolosi n. 46 del gennaio 1992). Il 31 maggio 1999 la UE ha emanato una nuova direttiva sui preparati pericolosi.Le novità pi immediatamente evidenti in essa contenute riguardano "lí'allargamento" del campo di applicazione della normativa sulla classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi anche ai prodotti fitosanitari (per i quali vengono comunque mantenute le indicazioni specifiche precedenti, per alcuni aspetti pi restrittive), le leghe, gli esplosivi e la possibilità di avere, su richiesta, anche la scheda dei dati in materia di sicurezza relativa a preparati non classificati n etichettati come pericolosi, ma che tuttavia contengono sostanze pericolose .
Gli Stati membri hanno tempo per recepire questa direttiva fino al luglio del 2002 (fino al 2004 per quanto riguarda i prodotti fitosanitari).
In questa direttiva vengono inoltre esplicitati i criteri ed i metodi (per le sostanze) e le concentrazioni delle sostanze quali componenti dei preparati per stabilire quando una sostanza o un preparato sono pericolosi per l'Ambiente.