La normativa su classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze e preparati pericolosi.
6. Rischio cancerogeno
Le frasi di rischio associate sono R 45 "Può provocare il cancro", R 49 "Può provocare il cancro per inalazione" ed R 46 "Può provocare alterazioni genetiche ereditarie".
L'applicazione del titolo VII del D. Lgs. 626/94 "Protezione dagli agenti cancerogeni" scatta quando vengono utilizzati sostanze o preparati cancerogeni. Un preparato considerato cancerogeno quando contiene almeno una sostanza cancerogena in percentuale maggiore o uguale allo 0.1 %, salvo limiti diversi e specifici riportati nella scheda delle singole sostanze nell'Allegato I, un preparato considerato mutageno quando contiene almeno una sostanza mutagena in percentuale maggiore o uguale allo 0.1 %, salvo limiti diversi e specifici riportati nella scheda delle singole sostanze nell'Allegato I.
Ai sensi del D. Lgs. n.66 del 25 febbraio 2000 (che recepisce le direttive 97/42/CE e 99/38/CE che modificano per la prima e la seconda volta la direttiva 90/324/CEE sulla "protezione dei lavoratori dai rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni"), sono da considerarsi cancerogene anche le sostanze che sulla base dei criteri dettati dall"Unione Europea sono cancerogene e/o mutagene di categoria 1 o 2 - quindi anche quelle etichettate "provvisoriamente" R45 o R49 o R46 e non soltanto quelle classificate ufficialmente in Allegato I.
La normativa su classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze e preparati pericolosi.
5. La scheda dei dati di sicurezza
Questo strumento rivolto in modo specifico a chi utilizza le sostanze e i preparati pericolosi ed ha come finalità quella della protezione della salute e della sicurezza sul posto di lavoro, pur essendo uno strumento prezioso per tutti coloro che necessitano di informazioni sulle sostanze chimiche in uso.
Queste schede devono essere fornite agli utilizzatori professionali al massimo al momento della prima fornitura, sono gratuite, devono essere in lingua italiana e devono essere aggiornate e ridistribuite qualora cambi la composizione del preparato o si abbiano nuove informazioni riguardanti la pericolosità delle sostanze, sia tal quali che componenti un preparato.
Sono obbligatorie sia per le sostanze che per i preparati pericolosi e nel caso dei preparati devono riportare i nomi delle sostanze che li compongono: le sostanze Xn (nocive), Xi (irritanti) e C (corrosive) devono essere riportate qualora superino l'1 %; le sostanze T o T+ (tossiche o molto tossiche) qualora superino lo 0.1 %. In tali casi oltre i nomi dovranno essere riportati i simboli di pericolo e le frasi di rischio R (scritte per esteso) assegnate e relative ai soli rischi per la salute.
Devono comparire anche le percentuali di presenza delle sostanze con un "range" che non può comprendere i valori delle percentuali che costituiscono "la soglia di pericolosità . Ad esempio se una sostanza conferisce la caratteristica di pericolosità T (tossico) se presente in percentuale maggiore del 10% non può essere dichiarato nella scheda un range compreso fra 5% e 11%. Con la direttiva 2001/58/CE (pubblicata su GUCE del 7 agosto 2001-L 212) vengono modificate le modalità del sistema di informazione specifica (schede dati di sicurezza) concernente le sostanze e i preparati pericolosi e viene fornita anche una guida alla redazione delle schede; gli Stati membri hanno tempo per recepirla fino al 30 luglio 2002.
Le sedici voci previste nella scheda "dati di sicurezza":
- (tutte da compilare)
- identificazione del preparato e della ditta produttrice
- composizione e informazioni sugli ingredienti
- identificazione dei pericoli
- misure di primo soccorso
- misure antincendio
- misure in caso di fuoriuscita accidentale
- misure per la manipolazione e lo stoccaggio
- controllo dell'esposizione/protezione individuale
- proprietà fisiche e chimiche
- stabilità e reattività
- informazioni tossicologiche
- informazioni ecologiche
- considerazioni sullo smaltimento
- informazioni per il trasporto
- informazioni sulla regolamentazione
- altre informazioni
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3. Classi di pericolosità
Attualmente le classi di pericolosità sono 15.
- esplosivi simbolo E ed indicazione <esplosivo>
solidi, liquidi, pastosi o gelatinosi che, anche senza l'azione dell'ossigeno atmosferico, possono provocare una reazione esotermica con rapida formazione di gas e che, in determinate condizioni di prova, detonano, deflagrano rapidamente o esplodono in seguito a riscaldamento in condizioni di parziale contenimento
- comburenti simbolo O ed indicazione <comburente>
che a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, provocano una forte reazione esotermica
- estremamente infiammabili simbolo F+
liquidi con punto di infiammabilità estremamente basso e punto di ebollizione basso e le sostanze ed i preparati gassosi che a temperatura e pressione ambiente sono infiammabili a contatto con l'aria
- facilmente infiammabili simbolo F
1) che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia possono subire innalzamenti termici e da ultimo infiammarsi
2) solidi possono facilmente infiammarsi dopo un breve contatto con una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo il distacco della sorgente di accensione
3) liquidi il cui punto di infiammabilità molto basso
4) che a contatto con l'acqua o con l'aria umida sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose
- infiammabili
liquidi con un basso punto di infiammabilità
- molto tossici simbolo T+
che in caso di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, in piccolissime quantità possono essere letali oppure provocare lesioni acute o croniche
- tossici simbolo T
che in caso di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo,in piccole quantità possono essere letali oppure provocare lesioni acute o croniche
- nocivi simbolo Xn
che in caso di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo possono essere letali oppure provocare lesioni acute o croniche
- corrosivi simbolo C
che a contatto con i tessuti vivi possono esercitare su di essi un'azione distruttiva
- irritanti simbolo Xi
non corrosivi il cui contatto diretto, prolungato o ripetuto con la pelle e le mucose, può provocare una reazione infiammatoria
- sensibilizzanti simbolo Xi
che per inalazione o assorbimento cutaneo, possono dar luogo ad una reazione di ipersensibilizzazione per cui una successiva esposizione alla sostanza o al preparato produce reazioni avverse caratteristiche
- cancerogeni simbolo T categorie 1 o 2; simbolo Xn categoria 3
che per inalazione,ingestione o assorbimento cutaneo possono provocare il cancro o aumentarne la frequenza
- mutageni simbolo T categorie 1 o 2; simbolo Xn categoria 3
che per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza
- tossici per il ciclo riproduttivo simbolo T categorie 1 o 2; simbolo Xn categoria 3
che per inalazione,ingestione o assorbimento cutaneo,possono provocare o rendere più frequenti effetti nocivi nella prole o danni a carico della funzione o delle capacità riproduttive maschili o femminili
- Pericolosi per l'Ambiente simbolo N
che qualora si diffondano nell'ambiente, presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per una o più delle componenti ambientali
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4. L'etichetta
L'etichetta e la scheda dei dati di sicurezza sono strumenti essenziali per conoscere le sostanze utilizzate, come tali o all'interno di preparati, ed il conseguente pericolo dovuto alla loro manipolazione e alla loro presenza nell'ambiente.
Ogni contenitore di preparati pericolosi deve recare in etichetta o direttamente sull'imballaggio le seguenti indicazioni scritte in modo leggibile ed indelebile, in lingua italiana:
a) designazione o nome commerciale del preparato;
b) nome e indirizzo completi, compreso il numero di telefono, del responsabile dell'immissione sul mercato. Questo deve comparire perché cos sappiamo chi il responsabile dell'immissione sul mercato e della compilazione dell'etichetta che può essere contattato per ottenere eventualmente ulteriori informazioni.
Se in un contenitore presente una sola sostanza pericolosa deve comparire in etichetta il nome della sostanza.
L'articolo 6 del D. Lgs. n° 285 del 16 luglio 1998, riguardante l'etichettatura, classificazione ed imballaggio dei preparati pericolosi, indica quando devono essere scritti in etichetta i nomi delle sostanze che compongono un preparato.
Le condizioni per cui deve comparire in etichetta il o i nomi chimici delle sostanze presenti in un preparato e la classificazione e l'etichettatura dei preparati derivano da come sono classificate ed etichettate le sostanze componenti e dalla percentuale di presenza di queste quali componenti dei preparati. In etichetta devono comparire anche per esteso le frasi di rischio R (esempio R 15 "A contatto con l'acqua libera gas facilmente infiammabili") e i consigli di prudenza S (esempio S 8 "Conservare al riparo dall'umidità ).
L'etichetta deve anche presentare i simboli di pericolo: teschio, croce di Sant'Andrea, etc.
Se un preparato contiene una sostanza tossica alla quale associato il teschio come simbolo di pericolo e una sostanza nociva alla quale associato il simbolo di pericolo Croce di Sant'Andrea e Xn in etichetta comparirà soltanto il teschio perché evidenzia il rischio pi grave,che "comprende" anche il rischio meno grave che il nocivo, lo stesso concetto viene applicato nella scelta delle frasi di rischio.
La valutazione dei pericoli per la salute (proprietà tossicologiche) dei preparati pericolosi viene effettuata o con il metodo convenzionale (percentuale di presenza delle sostanze componenti pericolose considerando l'Allegato A e le tabelle dell'Allegato I del D. Lgs. 285) oppure sul preparato tal quale (utilizzando i metodi descritti nell'Allegato V, parte B del Decreto del Ministro della Sanità del 28 aprile 1997). La determinazione delle proprietà chimico-fisiche (esplosività , infiammabilità etc.) dei preparati effettuata sulla base dei metodi dell'Allegato V, parte A del Decreto del Ministro della Sanità del 28 aprile 1997.
La normativa su classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze e preparati pericolosi.
2. Campo di applicazione
La normativa si applica alle sostanze e preparati pericolosi.
Le sostanze vengono definite come "elementi chimici o loro composti allo stato naturale o ottenuti mediante lavorazioni industriali eventualmente contenenti gli additivi necessari alla loro immissione sul mercato".
Sono escluse dall'applicazione di questa normativa le seguenti classi di sostanze e preparati:
SOSTANZE
- medicinali, stupefacenti e sostanze radioattive
- trasporto di sostanze per ferrovia, strada fluviale, marittima o aerea
- derrate alimentari e alimenti per animali
- sostanze sotto forma di residui intendendosi come tali sostanze di cui il detentore si disfi o abbia l'obbligo di disfarsene.
PREPARATI
- i medicinali per uso umano e veterinario
- i prodotti cosmetici
- i miscugli di sostanze contenuti nei rifiuti
- gli antiparassitari (fino al 2002)
- le munizioni e gli esplosivi per uso esplosivo e pirotecnico
- i prodotti alimentari pronti al consumo
- gli alimenti per animali pronti al consumo