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La normativa su classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze e preparati pericolosi.

6. Rischio cancerogeno
Le frasi di rischio associate sono R 45 "Può provocare il cancro", R 49 "Può provocare il cancro per inalazione" ed R 46 "Può provocare alterazioni genetiche ereditarie".
L'applicazione del titolo VII del D. Lgs. 626/94 "Protezione dagli agenti cancerogeni" scatta quando vengono utilizzati sostanze o preparati cancerogeni. Un preparato considerato cancerogeno quando contiene almeno una sostanza cancerogena in percentuale maggiore o uguale allo 0.1 %, salvo limiti diversi e specifici riportati nella scheda delle singole sostanze nell'Allegato I, un preparato considerato mutageno quando contiene almeno una sostanza mutagena in percentuale maggiore o uguale allo 0.1 %, salvo limiti diversi e specifici riportati nella scheda delle singole sostanze nell'Allegato I.

Ai sensi del D. Lgs. n.66 del 25 febbraio 2000 (che recepisce le direttive 97/42/CE e 99/38/CE che modificano per la prima e la seconda volta la direttiva 90/324/CEE sulla "protezione dei lavoratori dai rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni"), sono da considerarsi cancerogene anche le sostanze che sulla base dei criteri dettati dall"Unione Europea sono cancerogene e/o mutagene di categoria 1 o 2 - quindi anche quelle etichettate "provvisoriamente" R45 o R49 o R46 e non soltanto quelle classificate ufficialmente in Allegato I.