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La normativa su classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze e preparati pericolosi.

4. L'etichetta
L'etichetta e la scheda dei dati di sicurezza sono strumenti essenziali per conoscere le sostanze utilizzate, come tali o all'interno di preparati, ed il conseguente pericolo dovuto alla loro manipolazione e alla loro presenza nell'ambiente.
Ogni contenitore di preparati pericolosi deve recare in etichetta o direttamente sull'imballaggio le seguenti indicazioni scritte in modo leggibile ed indelebile, in lingua italiana:
      a) designazione o nome commerciale del preparato;
      b) nome e indirizzo completi, compreso il numero di telefono, del responsabile dell'immissione sul mercato. Questo deve comparire perché cos sappiamo chi il responsabile dell'immissione sul mercato e della compilazione dell'etichetta che può essere contattato per ottenere eventualmente ulteriori informazioni.
Se in un contenitore presente una sola sostanza pericolosa deve comparire in etichetta il nome della sostanza.
L'articolo 6 del D. Lgs. n° 285 del 16 luglio 1998, riguardante l'etichettatura, classificazione ed imballaggio dei preparati pericolosi, indica quando devono essere scritti in etichetta i nomi delle sostanze che compongono un preparato.
Le condizioni per cui deve comparire in etichetta il o i nomi chimici delle sostanze presenti in un preparato e la classificazione e l'etichettatura dei preparati derivano da come sono classificate ed etichettate le sostanze componenti e dalla percentuale di presenza di queste quali componenti dei preparati. In etichetta devono comparire anche per esteso le frasi di rischio R (esempio R 15 "A contatto con l'acqua libera gas facilmente infiammabili") e i consigli di prudenza S (esempio S 8 "Conservare al riparo dall'umidità ).
L'etichetta deve anche presentare i simboli di pericolo: teschio, croce di Sant'Andrea, etc.
Se un preparato contiene una sostanza tossica alla quale associato il teschio come simbolo di pericolo e una sostanza nociva alla quale associato il simbolo di pericolo Croce di Sant'Andrea e Xn in etichetta comparirà soltanto il teschio perché evidenzia il rischio pi grave,che "comprende" anche il rischio meno grave che il nocivo, lo stesso concetto viene applicato nella scelta delle frasi di rischio.
La valutazione dei pericoli per la salute (proprietà tossicologiche) dei preparati pericolosi viene effettuata o con il metodo convenzionale (percentuale di presenza delle sostanze componenti pericolose considerando l'Allegato A e le tabelle dell'Allegato I del D. Lgs. 285) oppure sul preparato tal quale (utilizzando i metodi descritti nell'Allegato V, parte B del Decreto del Ministro della Sanità del 28 aprile 1997). La determinazione delle proprietà chimico-fisiche (esplosività , infiammabilità etc.) dei preparati effettuata sulla base dei metodi dell'Allegato V, parte A del Decreto del Ministro della Sanità del 28 aprile 1997.